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La relazione di missione è uno dei documenti obbligatori che (unitamente allo stato patrimoniale e al rendiconto gestionale) compongono il bilancio di esercizio che deve essere approvato dagli ETS non commerciali con ricavi, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori a 220.000 euro (o per gli ETS che, facoltativamente, adottano tale modello pur non superando tale limite). Si tratta di un documento che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L’art. 13 del CTS (Scritture contabili e bilancio) dispone che il bilancio debba essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono non inferiori a 220.000 euro deve redigersi bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale […] e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.95 La relazione di missione funzione e struttura” su Spreaker.

La Relazione di missione

La Relazione di missione “Illustra da un lato le poste di bilancio, e dell’altro lato l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”. – Le informazioni sono in parte tipiche del mondo societario, e in parte specifiche del mondo non profit. – Non ha a che fare se non in relazione a specifici punti col bilancio sociale (obbligatorio se ricavi / rendite / proventi / entrate > 1 milione di euro)

Soggetti destinatari

Gli ETS non commerciali i cui ricavi, proventi, entrate siano pari o superiori a 220.000 euro sono obbligati ad adottare un bilancio di esercizio redatto secondo il principio della competenza economica, che contenga i tre documenti sopraelencati: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, oltre alla relazione dell’organo di controllo e/o di revisione (qualora presente).

Gli enti che nell’anno precedente non hanno superato la suddetta soglia dei 220.000 euro possono facoltativamente:

  • approvare solo un rendiconto per cassa, in cui sono riportate le entrate e le uscite;
  • approvare un bilancio d’esercizio costituito da stato patrimoniale e al rendiconto gestionale e la relazione di missione deve essere approvata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale. È necessario evidenziare che, l’adozione del bilancio d’esercizio (formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) possa essere una scelta effettuata da un ente che, pur non superando la soglia dei 220.000 euro di ricavi, proventi, entrate, ha acquisito magari la personalità giuridica e potrebbe così fornire (nello stato patrimoniale e nella relazione di missione) un’informazione più chiara e trasparente in merito al rispetto della sussistenza del patrimonio minimo (che è di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni).

Anche se la normativa non prevede nulla al riguardo, non imponendo schemi di bilancio definiti e fissi, appare opportuno segnalare come anche negli Ets “piccoli” (con entrate annuali inferiori a 220.000 euro) che adottano il rendiconto per cassa possa essere importante riportare elementi, informazioni e dati (anche in maniera molto sintetica) di “rendicontazione sociale” in una eventuale relazione/esposizione informativa ai soci.

Contenuto e funzione della relazione di missione

Per la relazione di missione è previsto uno schema suddiviso in 24 punti da considerarsi come schema fisso: l’ente ha la possibilità di suddividere le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole, senza però eliminare la voce complessiva. I modelli sono stati definiti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali del 5.03.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.04.2020, n. 102

Il D.M. 5.03.2020 indica nell’allegato Modello C il contenuto della relazione di missione senza, tuttavia, prevederne uno schema fisso. Il Principio OIC 35 illustra una struttura logica in funzione della quale le informazioni richieste dal Modello C dovrebbero essere presentate nella relazione di missione.

L’art. 13, c. 1 D. Lgs. 117/2017 prevede che parte del bilancio di esercizio degli ETS (diversi dalle imprese sociali e dagli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale) sia la “relazione di missione”. La relazione, sinteticamente, illustra:

  • le poste di bilancio;
  • l’andamento economico e gestionale dell’ente;
  • le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il D.M. 5.03.2020 declina tali assunzioni generali prevedendo, all’interno dell’allegato “modello C”, una serie di indicazioni che devono sempre (ovviamente ove presenti) essere indicati nella relazione di missione, che rimane un documento a forma libera e a contenuto sia quantitativo sia qualitativo.

Le informazioni della relazione di missione possono essere osservate come una sovrapposizione, non del tutto univoca e puntuale, ma somigliante, delle informazioni che nei bilanci delle società di capitali sono contenute nella “nota integrativa” (di cui all’art. 2427 C.C.) e nella “relazione sulla gestione” (di cui all’art. 2428 C.C.).

La relazione di missione si differenza inoltre dal “bilancio sociale” che gli ETS devono obbligatoriamente predisporre nei casi previsti dall’art. 14 D. Lgs. 117/2017 benché talune informazioni presenti nella relazione di missione stessa possano essere riproposte, anche se con funzionalità diverse, all’interno del bilancio sociale.

Quest’ultimo può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione” e fornisce informazioni prevalentemente qualitative.

La relazione di missione, secondo quanto previsto dallo schema ministeriale, è articolata in 24 punti. Nel redigere i vari punti si applica il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, adeguando il contenuto allo scopo di garantire una informazione completa, chiara, veritiera e corretta in merito alla gestione dell’ente.

Il modulo della relazione si apre con la previsione di esclusione, prevedendo che le informazioni vadano indicate “se rilevanti” e si conclude con la facoltà di completamento, prevedendo che l’ente possa riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste sono ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.

La relazione di missione deve indicare nello specifico:

  1. le informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;
  2. i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente;
  3. i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
  4. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
  5. la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
  6. distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
  7. la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale;
  8. le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
  9. una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche;
  10. una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
  11. un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
  12. una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
  13. il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1 del codice del Terzo settore, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  14. l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate;
  15. un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni;
  16. le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente;
  17. la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
  18. l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. L’analisi è coerente con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L’analisi contiene, quando necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte;
  19. l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;
  20. l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale;
  21. informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;
  22. un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:
    1. i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1 del codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni;
    2. le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
    3. la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
    4. Il prospetto deve essere accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi appena descritti;
  23. la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, nel caso in cui tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell’ente;
  24. una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella sezione C del rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6 del codice del Terzo settore dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4, lettera a) dello stesso codice e successive modificazioni ed integrazioni.

L’ente può riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.

Tempistiche

L’obbligo di approvare schemi di bilancio fissi e definiti è una novità introdotta dalla Riforma del terzo settore. In precedenza, non vi erano obbligatori schemi di bilancio specifici e i riferimenti in tema di rendicontazione economica erano rappresentati dalle disposizioni del codice civile e/o da specifiche normative di settore: tale situazione permane ancora oggi per gli enti non profit che decidano di non acquisire la qualifica di Ets. I nuovi schemi di bilancio si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le Onlus, a partire dalla redazione del bilancio di esercizio per l’anno 2021.

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