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La revisione contabile volontaria

L’incarico di revisione volontaria non è disciplinato dalla legge ma alcuni aspetti, in merito al contenuto della relazione e all’applicazione dei principi di revisione (ISA Italia), sono riportati nelle linee generali contenute nel documento di ricerca n. 249, pubblicato da Assirevi, che sostituisce il n. 215R (dicembre 2018).

Mentre la revisione legale è prevista dalle disposizioni del Codice civile, dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ed è obbligatoria, nel caso delle S.p.A., ai sensi dell’art. 2409-bis del c.c., nel caso delle S.r.l., ai sensi dell’art. 2477 del c.c., un incarico di revisione di natura “volontaria” può essere, ad esempio, conferito da parte di una società:

  • in presenza di un incarico di revisione legale, attribuito ad un altro soggetto, con riferimento alla revisione di documenti diversi dal bilancio d’esercizio;
  • in mancanza di un obbligo di legge, per il rispetto dei limiti dimensionali previsti dal c.c., come nel caso di S.r.l. minori o in forma di microimprese ex. art. 2435-ter c.c.

Linee guida

Le linee guida contenute nel documento di ricerca n. 249 possono essere applicate anche alla revisione volontaria di un bilancio intermedio che viene redatto secondo un “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione”, come definito dal principio ISA Italia 700, al par. 7.

Nella revisione volontaria il revisore dovrà comunque applicare e rispettare tutti principi di revisione internazionali (ISA Italia) necessari per il corretto svolgimento dello specifico incarico conferitogli.

Il contenuto della relazione del revisore indipendente

Secondo le linee guida pubblicate da Assirevi, la relazione della revisione volontaria non dovrà riportare alcun riferimento normativo, come invece avviene nella revisione legale, e il documento sarà intitolato solamente “Relazione del revisore (o della società di revisione) indipendente”.

Alcuni principi di revisione, salvo diverso accordo sottoscritto con la società revisionata, non sono applicabili, nello specifico:

  • Il principio SA Italia 250B, relativo alla verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  • Il principio SA Italia 720B, relativo alle “responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.

Quindi, se non previsti nella lettera d’incarico, sono esclusi i controlli previsti dell’art. 14, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 27 gennaio 2010 n. 39 perché non si tratta di revisione legale prevista dalla legge.

Se, ad esempio, l’incarico di carattere “volontario” prevede l’applicazione del principio SA Italia 720B, nella relazione il revisore non dovrà inserire la sezione “Relazioni su altre disposizioni di legge e regolamentari”, prevista per la revisione legale, ma dovrà aggiungere una sezione denominata “Altre relazioni”. A questa sezione dovrà inserire un nuovo paragrafo intitolato “Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, sulla sua conformità alle norme di legge e dichiarazione su eventuali errori significativi” con la formulazione contenuta nel documento di ricerca n. 249.

Anche se alcuni principi di revisione possono non essere applicati o applicabili, secondo quanto riportato nel documento di ricerca sopra richiamato, il paragrafo relativo alla responsabilità del revisore rimane immutato rispetto alla formulazione prevista per la revisione legale e pertanto si afferma che la revisione contabile viene svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

La comunicazione con i responsabili delle attività di governance

Nella revisione contabile volontaria è applicabile il principio ISA Italia n. 260, che disciplina la comunicazione del revisore con la direzione e con i responsabili delle attività di governace.

Il revisore deve identificare la persona, o le persone, che assumono un ruolo di governance a cui effettuare le comunicazioni. Nel caso in cui i responsabili della governance sono coinvolti anche nella gestione dell’impresa, è il caso ad esempio di una piccola impresa gestita da un proprietario, le persone responsabili della direzione coincidono con le persone responsabili della governance.

Un’efficace comunicazione tra il revisore e la governance consente lo sviluppo di un rapporto di collaborazione costruttivo, ovviamente nel rispetto dell’indipendenza e dell’obiettività del revisore, nonché l’acquisizione di informazioni pertinenti e rilevanti ai fini della revisione.

Il revisore dovrà comunicare con chiarezza ai responsabili della governance le sue responsabilità nell’ambito della revisione contabile, nonché una descrizione generale sulla portata e sulle tempistiche della revisione. Inoltre, dovrà fornire tempestivamente ai responsabili delle attività di governance le osservazioni che emergeranno dall’attività svolta se sono significative e pertinenti alla loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell’informazione finanziaria, come prevede il principio di revisione (ISA Italia 260, par.9). Il revisore dovrà conservare tutte le comunicazioni avvenute con la direzione e la governance.

 

Dott.ssa Paola Zucchello

TAG revisione contabilerevisione legale

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