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Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, con oggetto “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, ha introdotto importanti novità in materia di tassazione delle persone fisiche.

In particolare, i primi tre articoli del decreto dispongono in materia di riforma delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, delle detrazioni fiscali e dell’adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale alla riforma.

Disposizioni generali

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, con oggetto “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, pubblicato in GU n.303 del 30 dicembre 2023, ha approvato il primo modulo di riforma dell’IRPEF.

In particolare, le modifiche introdotte dal Decreto hanno effetti sulla tassazione delle persone fisiche per ciò che riguarda quanto indicato nei primi tre articoli della norma, come di seguito specificato:

  • 1 – “Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”;
  • 2 – “Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali”;
  • 3 – “Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Riforma delle aliquote e degli scaglioni IRPEF

L’art. 1 del d.lgs. n. 216/2023, introduce per l’anno 2024 una nuova rimodulazione di aliquote e scaglioni IRPEF.

A tal riguardo occorre ricordare che già la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n.234), aveva introdotto modifiche in materia di tassazione delle persone fisiche con effetti sugli artt.11 e 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR). Le novità introdotte riguardavano il rimodellamento delle aliquote IRPEF, oltre alle modifiche alle detrazioni riconosciute per tipo di reddito ed alla disciplina del Bonus IRPEF.

Come noto, l’IRPEF è un tributo diretto ad aliquote crescenti il cui calcolo segue i criteri sanciti dall’articolo 53 commi 1 e 2 della Costituzione Italiana, in materia di capacità contributiva e progressività dell’imposta.

Più nello specifico, la capacità contributiva viene individuata con l’applicazione dell’indicatore “reddito” del contribuente, su cui si applica una percentuale definita “aliquota” secondo un criterio di proporzionalità diretta tra reddito ed imposizione fiscale.

La base imponibile di calcolo dell’IRPEF (art.3 TUIR) è pertanto rappresentata dal cumulo dei redditi (art.6 TUIR) percepiti durante l’anno d’imposta, al netto degli oneri deducibili.

Il calcolo dell’imposta avviene tramite la suddivisione per fasce di reddito (scaglioni) su cui si applicano aliquote crescenti all’aumentare del valore della base imponibile.

Prima della riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 le aliquote e gli scaglioni di reddito erano pari a cinque, come nella tabella seguente:

Reddito al netto degli oneri deducibili Aliquote Calcolo
Fino a € 15.000 23% 23% x reddito percepito
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 27% € 3.450 + 27% sulla quota di reddito eccedente € 15.000
Oltre € 28.000 fino a € 55.000 38% € 6.960 + 38% sulla quota di reddito eccedente € 28.000
Oltre € 55.000 fino a € 75.000 41% € 17.220 + 41% sulla quota di reddito eccedente € 55.000
Oltre € 75.000 43% € 25.420 + 43% sulla quota di reddito eccedente € 75.000

Con la riforma del 2022 le aliquote sono state ridotte da cinque a quattro, e gli scaglioni rimodulati come segue:

Reddito al netto degli oneri deducibili Aliquote Calcolo
Fino a € 15.000 23% 23% x reddito percepito
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 25% € 3.450 + 25% sulla quota di reddito eccedente € 15.000
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35% € 6.700 + 35% sulla quota di reddito eccedente € 28.000
Oltre € 50.000 43% € 14.400 + 43% sulla quota di reddito eccedente € 50.000

Infine, con la riforma fiscale del 2024, è stato nuovamente modificato il calcolo dell’IRPEF, riducendo le aliquote da quattro a tre ed unendo i primi due scaglioni di reddito come riportato in tabella:

Reddito al netto degli oneri deducibili Aliquote Calcolo
Fino a € 28.000 23% 23% x reddito percepito
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35% € 6.440 + 35% sulla quota di reddito eccedente € 28.000
Oltre € 50.000 43% € 14.140 + 43% sulla quota di reddito eccedente € 50.000

Pertanto, come evidenziato dal calcolo sopra riportato, la riforma di aliquote e scaglioni comporta un risparmio € 260,00 per soglia di reddito che, tuttavia, viene meno per i contribuenti con redditi superiori ad € 50.000 a causa del taglio alle detrazioni fiscali di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 216/2023 come di seguito illustrato.

Modifiche alle detrazioni fiscali

La riforma fiscale introduce novità importanti anche in materia di detrazioni per oneri e spese sostenuti da contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 50.000, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per questi contribuenti, di fatto, è prevista, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 216/2023, una riduzione pari ad € 260,00 della detrazione calcolata per:

  • Oneri e spese detraibili nella misura del 19%, con l’esclusione delle spese sanitarie;
  • Pagamenti effettuati a titolo di erogazioni liberali nei confronti di partiti politici;
  • Importi versati per premi assicurativi per rischio di eventi calamitosi.

Pertanto, come già indicato, questa ulteriore novità introdotta dalla riforma annulla, per questo profilo di contribuenti, l’effetto del risparmio dovuto alla rimodulazione di aliquote e scaglioni di cui all’art. 1 del menzionato Decreto.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale

A seguito della riforma di aliquote e scaglioni IRPEF vengono inoltre introdotte anche disposizioni in materia di disciplina delle addizionali regionale e comunale.

Per queste imposte è prevista la facoltà per l’ente locale di stabilire le aliquote di calcolo del tributo sulla base degli scaglioni previsti dalla legge statale per l’IRPEF. Pertanto, per il periodo di imposta 2024 ed al fine di consentire a Regioni e Comuni di adeguarsi alla nuova disciplina, i termini entro i quali modificare scaglioni ed aliquote sono differiti come di seguito indicato:

  • Entro il 15 aprile 2024 in luogo del 31 dicembre dell’anno precedente, per l’addizionale regionale con l’ulteriore scadenza del 15 maggio 2024, in luogo del 31 gennaio dell’anno di riferimento, per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’imposta ai fini della pubblicazione sul sito internet;
  • Entro il 15 aprile 2024 per l’addizionale comunale.

Tuttavia, per entrambi i tributi in caso di mancato rispetto delle scadenze indicate, trovano applicazione per l’anno 2024 le aliquote vigenti nell’anno precedente.

Dott.ssa Francesca Sparano

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