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La riserva legale è una scorta di utili la cui esistenza deriva da un obbligo di legge al fine della tutela dell’integrità del capitale sociale.

In base all’articolo 2430 del codice civile: “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”.

Funzioni della riserva legale

Il fine della riserva legale è quello di salvaguardare la società in caso di perdite, senza dover intaccare il capitale sociale, pertanto, nei casi di utilizzo della suddetta riserva occorre, appena possibile, reintegrarla.

Tale accantonamento obbligatorio, per le società di capitali, è destinato a coprire potenziali perdite. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

In altre parole, la riserva legale mira a proteggere il capitale, evitando future perdite che possano intaccare direttamente il capitale stesso, perciò è una riserva obbligatoria e l’assemblea che approva il bilancio è vincolata ad effettuare l’accantonamento, il quale risulta non distribuibile ai soci. Pertanto l’importo contenuto nella suddetta riserva è indistribuibile ai soci sotto forma di utili.

L’OIC 28 al paragrafo 12 espone specificamente la riserva legale: “Nella voce AIV “Riserva legale” si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale riserva. L’articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti”.

Esistono pareri contrastanti in merito alla disponibilità della riserva legale per l’aumento del capitale sociale, infatti, l’articolo 2442 del codice civile stabilisce che: “L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”. Poiché la riserva legale è imposta nei limiti del quinto del capitale sociale, ne discende che è certamente disponibile la parte di riserva legale eccedente il quinto del capitale sociale. Il dubbio ricade, invece, sulla disponibilità della parte di riserva che rientra nella soglia del quinto del capitale sociale.

Una parte della dottrina sostiene che la riserva legale è interamente disponibile per l’aumento di capitale perché la norma annuncia che la riserva può essere diminuita e tra le diverse ragioni può rientrarvi l’aumento di capitale.

Secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza, la riserva legale è inutilizzabile per l’aumento gratuito del capitale, poiché la funzione di tale riserva è quella di sostenere la stabilità del capitale; la normativa, infatti, predilige un capitale inferiore che sia stabile anziché un capitale di entità superiore che presenti le caratteristiche dell’instabilità, perché potrebbe essere intaccato dalle perdite.

La riserva legale, quindi, è collegata alla perdita di esercizio, pertanto occorre verificare se la perdita sia inferiore al terzo del capitale sociale oppure se essa sia superiore ad un terzo del capitale sociale perché la normativa prevede queste due possibilità:

  • la perdita non supera un terzo del capitale sociale: in questo caso non esiste alcun particolare obbligo per gli amministratori, essi devono solamente attuare il divieto di distribuzione degli utili fino a quando la perdita non sia stata coperta;
  • la perdita supera un terzo del capitale sociale: gli amministratori sono obbligati a convocare l’assemblea per adottare gli appropriati provvedimenti che possono consistere nel:
    • rinviare la perdita al nuovo esercizio;
    • coprire la perdita tramite l’utilizzo delle riserve disponibili;
    • coprire la perdita in oggetto mediante un versamento dei soci.

Per quanto riguarda la copertura delle perdite tramite l’impiego delle riserve legali occorre procedere con un ordine di utilizzo ben preciso, di seguito indicato:

  • riserve facoltative: accantonamenti deliberati dall’assemblea dei soci in base alle esigenze della gestione della società che affiorano nel corso della sua attività; tali riserve non sono obbligatorie;
  • riserve statutarie: sono le riserve previste dallo statuto della società;
  • riserva legale.

Inoltre, è importante sottolineare che l’articolo 2437-quater del codice civile, al comma 6, indica che: “In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Collocazione della riserva legale nel bilancio

La riserva legale è collocata nello stato patrimoniale ed è inserita tra le voci del patrimonio netto.

L’articolo 2424 del codice civile prevede che le voci del patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A “Patrimonio netto” con una classificazione ordinata con numeri romani in cui, al quarto posto, indicata con il numero IV, risulta la riserva legale.

In tale voce occorre iscrivere la quota di almeno il 5% dell’utile dell’esercizio (al netto delle imposte), destinata dall’assemblea che approva il bilancio a riserva legale, fino a che l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Per le società cooperative, la soglia minima di riserva legale è fissata al 30%.

Per le casse di previdenza trasformate dal D.Lgs. 509/1994, la riserva legale è costituita dalla quota di patrimonio netto, almeno pari a cinque annualità del totale delle pensioni in essere, per garantire la persistenza della erogazione delle prestazioni. Tale quota deve essere investita in titoli e/o obbligazioni agevolmente esigibili. Si tratta, ad esempio, di:

  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;
  • Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;
  • Cassa nazionale del notariato;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
  • Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (Enpacl).
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (Enpam).

Indicazioni in nota integrativa

In merito alle informazioni da fornire ai sensi del numero 7-bis dell’articolo 2427, comma 1, del codice civile si illustra un esempio dello schema della tabella da riportare in nota Integrativa per ogni voce del patrimonio netto, tra cui la riserva legale:

  • descrizione;
  • importo;
  • origine e/o natura (per esempio, riserva di capitale o di utili);
  • possibilità di utilizzazione;
  • quota disponibile
  • riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: per esempio, per copertura perdite, per altre ragioni.

L’articolo 2427, comma 1 del codice civile stabilisce che la nota integrativa deve indicare:

  • Al numero 1) “I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.”
  • Al numero 4) “Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.”
  • Al numero 7) “(…) la composizione della voce «altre riserve».”
  • Al numero 7-bis) “le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.”
  • Al numero 17) “Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio.”
  • Al numero 18) “Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il numero e i diritti che esse attribuiscono.”
  • Al numero 19) “Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

TAG capitale socialeriserva legale

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