➥ IL BLACK FRIDAY GBSOFTWARE È ARRIVATO Acquista il software INTEGRATO GB e avrai 3 omaggi esclusivi! Scopri subito di più »
GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

In presenza di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche sono previste diverse tipologie di agevolazioni in termini di detrazioni dall’imposta lorda da fruire in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i contribuenti che sostengono tali interventi, di fatto, è possibile accedere alla detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis del TUIR, alla riduzione del 75% dell’imposta lorda per interventi di cui all’art. 1, comma 42 della L. 234/2021 ed alle agevolazioni previste per gli interventi “trainati”, in materia di disciplina Superbonus 110% di cui al D.L. 34/2020.

Premessa

Per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche sono previste detrazioni fruibili in misura diversa a seconda dei requisiti e della documentazione richiesta in sede di dichiarazione dei redditi.

Tali interventi consentono di accedere alle detrazioni:

  • Del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. “TUIR”);
  • Del 75% di cui all’art. 1, comma 42 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
  • Per interventi “trainati” nell’ambito della disciplina sul Superbonus 110% di cui al Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

Detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia

In base a quanto disposto dall’art. 16-bis, comma 1 lett. e), TUIR:

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: […] e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Rispetto a quanto innanzi indicato occorre ricordare che nel corso del tempo diversi interventi normativi hanno innalzato la detrazione ed il limite massimo di spesa agevolabile, riconoscendo per gli interventi eseguiti a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2024 la detrazione nella misura del 50% e per un massimo di spesa pari ad € 96.000, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda la tipologia di interventi, come specificato dalla norma, si tratta di lavori che hanno per oggetto ascensori e montacarichi o sistemi tecnologici di comunicazione o automazione che favoriscano la mobilità interna ed esterna del soggetto con grave disabilità di cui all’art. 3, comma 3, L. 104/1992.

Si ricorda a tal riguardo che le detrazioni di cui all’art. 16-bis TUIR non sono cumulabili con quelle previste dall’art. 15, comma 1 lett. c), TUIR, in materia di spese sanitarie per persone con disabilità. Per quest’ultima fattispecie di agevolazione sono previste detrazioni calcolate nella misura del 19% delle spese per interventi effettuati per installare mezzi di sollevamento del disabile (adattamento dell’ascensore, costruzione di rampe e installazione di pedana di sollevamento), da fruire per il solo anno di imposta di sostenimento della spesa esclusivamente per la quota che eccede quella per le detrazioni edilizie eventualmente richieste.

Detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto la detrazione calcolata nella misura del 75% delle spese sostenute nell’anno 2022 per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Più di recente la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2025, prevedendo però, a partire dal 2023, l’obbligo di delibera a maggioranza dei voti rappresentativi di almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio per l’approvazione delle spese in sede di assemblea condominiale.

La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo per un massimo di spesa agevolabile così diviso:

  • 50.000 euro, per gli interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, per il numero delle unità immobiliari presenti in edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, per il numero delle unità immobiliari presenti in edifici composti da più di otto unità immobiliari;

Il beneficio alla detrazione è comunque condizionato al rispetto per gli interventi effettuati dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Superbonus 110% e detrazioni per interventi finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche

La detrazione per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche può essere fruita, a partire dal 1° gennaio 2021, anche nell’ambito della disciplina del Superbonus 110% come intervento “trainato”, ovvero come intervento agevolabile se eseguito in presenza di almeno un intervento di efficienza energetica “trainante”. Questa possibilità è stata estesa a partire dal 1° giugno 2021 anche in presenza di interventi “trainanti” antisismici.

Si tratta nello specifico di lavori riguardanti ascensori o montacarichi, o che, tramite sistemi di comunicazione, robotica o tecnologia avanzata, favoriscano la mobilità interna ed esterna all’abitazione del disabile che si trovi in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tuttavia, anche in questo caso, per fruire dell’agevolazione è necessario il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

 

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG barriere architettonichedetrazioni

Stampa la pagina Stampa la pagina


Il Black Friday GBsoftware è arrivato e le offerte sono incredibili