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Le disponibilità liquide nel bilancio

L’articolo 2424 del codice civile determina che le disponibilità liquide devono essere iscritte alla voce C IV, concernente l’attivo circolante del bilancio di esercizio, nelle voci seguenti:

  • depositi bancari e postali;
  • assegni;
  • denaro e valori in cassa.

Le disponibilità liquide indicate nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società, nel caso in cui manchino precise istruzioni in merito che stabiliscano diversamente.

La composizione delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide possono includere anche la moneta, gli assegni e i depositi bancari e postali espressi in valuta.

I depositi bancari e postali costituiscono le disponibilità conservate nel sistema bancario o nell’amministrazione postale; tali depositi godono della peculiarità di poter essere incassati prontamente.

Gli assegni sono titoli di credito bancari e possono essere circolari, con i quali la banca che emette l’assegno si impegna a pagare un determinato importo a favore del beneficiario, oppure possono essere costituiti dagli assegni bancari, con il quale un soggetto privato emette l’assegno grazie alla disponibilità del denaro sul conto corrente bancario e ordina alla banca di pagare a vista l’importo indicato sull’assegno a favore del beneficiario. Occorre precisare che l’assegno circolare è la tipologia di assegno più sicuro per il beneficiario perché esso è emesso dalla banca successivamente ad un concreto versamento, da parte del debitore, dell’importo indicato sullo stesso, pertanto è più affidabile rispetto all’assegno bancario.

Il denaro e i valori in cassa sono rappresentati da moneta e da valori bollati, per esempio, francobolli, marche da bollo, carte bollate.

La classificazione delle disponibilità liquide all’interno del bilancio

Le disponibilità liquide, in base all’articolo 2424 del codice civile, devono essere indicate alla voce dell’attivo circolante C IV, al numero 1) depositi bancari e postali, al numero 2) assegni, al numero 3) denaro e valori in cassa.

Per quanto riguarda le disponibilità liquide vincolate occorre sottolineare che sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo immobilizzato, con riferimento alle caratteristiche del vincolo.

Le disponibilità liquide sono trattate dal principio contabile OIC n. 14, il quale è stato modificato per comprendere le novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La principale modifica eseguita al principio contabile OIC 14 è relativa alla classificazione dei crediti che si originano nella gestione accentrata della tesoreria in alcuni gruppi di società, ad esempio, i contratti di cash pooling sono necessari per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie in tali gruppi di società aventi una gestione accentrata della tesoreria.

In questa situazione, esiste un unico soggetto giuridico, solitamente la società capogruppo oppure una società finanziaria del gruppo, che amministra la liquidità per le altre società del gruppo.

Per quanto riguarda il bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, occorre menzionare che i crediti che si originano, nel caso in cui i termini di esigibilità lo consentano, sono rilevati in una specifica voce, prevista dall’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con cenno della controparte, ad esempio, controllante o controllata. Nel caso opposto, in cui i termini di esigibilità a breve termine non siano soddisfatti, i crediti devono essere rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie. Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni dei suddetti crediti sono rilevate in voci determinate, della sezione D) del conto economico, definite rispettivamente “svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte, ad esempio, controllante o controllata.

Con riferimento, invece, ai debiti che si generano nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, essi sono rilevati nella voce “Debiti”.

I sistemi di tesoreria accentrata, che possono essere rappresentati da molteplici forme contrattuali, sono molto diffusi, per tale ragione sono stati regolati dai principi contabili nazionali e principalmente per il motivo che essi generano un definito problema: la classificazione dei rapporti creditori tra le parti contraddistinti da differenti gradi di liquidità. Tali crediti di natura finanziaria non possiedono le medesime peculiarità di liquidità tipiche delle disponibilità liquide e poiché l’ex art. 2424 del codice civile, non li elenca, è scartata a priori la classificazione di tali crediti nelle disponibilità liquide. Inoltre, è esclusa anche l’eventualità di classificare tali crediti nella voce CII Crediti dell’attivo circolante dove, invece, sono inseriti i crediti verso società del Gruppo, giacché si considerano i crediti verso società del gruppo aventi natura commerciali. Pertanto, in base ai principi enunciati nell’Oic n. 15 ed in base al contenuto della Comunicazione Consob n° 94001437 del 1994 per le società finanziarie, l’OIC ha stabilito che essi devono essere rilevati nella voce aggiuntiva “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione” specificando anche la controparte di gruppo nella denominazione della voce, per consentire una maggiore trasparenza del rapporto finanziario infragruppo.

Nel bilancio in forma abbreviata, di cui all’articolo 2435-bis comma 2, del codice civile, lo schema di stato patrimoniale inserisce solo le voci indicate, nell’articolo 2424, con lettere maiuscole e con numeri romani. Nel bilancio di una società che compila il bilancio in forma abbreviata e che aderisce ad una gestione di tesoreria accentrata, nel caso in cui i termini di esigibilità lo permettano, i crediti che si originano sono indicati nella voce C III) “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”. Nel caso in cui i termini di esigibilità a breve termine non siano presenti, i crediti devono essere indicati nelle Immobilizzazioni finanziarie mentre le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono inserite nella sezione D) del conto economico, nelle voci “svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” indicando sempre la controparte controllante o controllata.

L’articolo 2435-ter del codice civile, regola il bilancio delle micro-imprese e stabilisce che considerate le norme dell’articolo 2435-ter stesso, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione siano stabiliti in base all’articolo 2435-bis del codice civile.

La rilevazione iniziale delle disponibilità liquide

In merito alla rilevazione iniziale delle disponibilità liquide occorre indicare che nei conti relativi alle disponibilità liquide devono essere rilevati tutti le variazioni in entrata ed in uscita accaduti entro la data di bilancio.

Nei saldi dei conti bancari devono essere inseriti tutti gli assegni emessi ed i bonifici ordinati, gli incassi riscossi dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la data di chiusura dell’esercizio anche nel caso in cui l’eventuale relativa documentazione bancaria sia pervenuta nell’esercizio successivo.

Per quanto riguarda, invece, le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data successiva a quella di chiusura dell’esercizio, sono indicate nelle disponibilità liquide dell’esercizio successivo, nonostante il caso in cui il loro giorno di valuta o l’ordine di pagamento da parte del debitore sia anteriore alla data di chiusura del bilancio.

Inoltre, la riduzione delle disponibilità liquide e la correlativa riduzione dei debiti attinente a rimesse di numerario pagate dalla cassa o ordinate con assegni o bonifici bancari in data successiva alla data di chiusura del bilancio sono indicate nell’esercizio successivo.

È importante evidenziare che non è ammessa la compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche nel caso in cui siano della medesima natura e siano tenuti nella medesima banca, in quanto ciò implicherebbe la compensazione di una attività con una passività, che derivano da posizioni di debito e di credito spesso non equivalenti.

La valutazione delle disponibilità liquide

In merito alla valutazione delle disponibilità liquide occorre specificare che si applicano i seguenti criteri:

  • i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni, di conto corrente, circolari e assimilati, poiché rappresentano crediti, sono valutati al presumibile valore di realizzo. Il presumibile valore di realizzo, generalmente, coincide col valore nominale; nell’eventualità in cui si riscontri un’esigibilità difficoltosa, si considera la stima del valore netto di realizzo;
  • il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati direttamente al valore nominale;
  • le disponibilità liquide in valuta estera sono valutate al cambio che risulta in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Le disponibilità liquide e le informazioni nella nota integrativa

Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono indicare in nota integrativa principalmente le informazioni indicate di seguito, intimamente correlate alle disponibilità liquide e definite soprattutto dall’articolo 2427 del codice civile.

L’articolo 2427, comma 1, del codice civile impone di esporre le seguenti informazioni nella nota integrativa. Ai sensi del comma 1, del suddetto articolo del codice civile al numero 9, la nota integrativa indica:

  • la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
  • i conti cassa o conti bancari attivi all’estero per i quali non è possibile il trasferimento o l’utilizzazione a causa di limitazioni valutarie del paese estero o per altre motivazioni.

In base al numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa deve indicare, l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono disciplinati con le normali condizioni di mercato.

Per quanto riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. occorre evidenziare che anche per queste, come per le società che compilano il bilancio in forma ordinaria, vale il contenuto dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile che stabilisce alcuni punti fondamentali da indicare in nota integrativa, già sopra esposti.

In base al numero 22-bis dell’articolo 2427 la nota integrativa deve indicare l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non siano regolamentati a normali condizioni di mercato eccetto il caso in cui le società non usufruiscano dell’esenzione prevista dall’articolo 2435-bis, comma 6, del codice civile, il quale stabilisce che “Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.

Dott.ssa Milena Barreca

TAG bilanciodisponibilità liquide

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