Le riserve possono essere divise in diverse tipologie:
- riserve disponibili
- riserve non distribuibili
- riserve indisponibili
- riserve indisponibili per qualsiasi uso.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Paparusso
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Le diverse tipologie di riserve
Definiamo come “disponibili” quelle riserve che possono essere destinate a qualunque finalità, le principali delle quali sono la distribuzione ai soci, la copertura delle perdite, l’aumento gratuito del capitale sociale.
Sono “non distribuibili” quelle riserve disponibili solo per scopi diversi dalla distribuzione ai soci, che quindi sono utilizzabili a copertura delle perdite o ad aumento gratuito del capitale sociale.
Sono “indisponibili” quelle riserve che non possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci o per l’aumento gratuito del capitale sociale, essendo utilizzabili solo a copertura perdite.
Sono invece “indisponibili per qualunque uso” quelle riserve che, oltre ad essere non distribuibili, non possono neanche essere utilizzate a copertura delle perdite. Ovviamente tali riserve non possono essere utilizzate per incrementare gratuitamente il capitale sociale.
Il vincolo di indistribuibilità o di indisponibilità può essere previsto solo dalla legge. Se la legge nulla dispone, le riserve sono liberamente disponibili per qualunque uso.
Esistono, inoltre, dei limiti alla distribuibilità degli utili (anche se accantonati a riserva) che non discendono dalla natura delle riserve ma da altre poste contabili o da taluni accadimenti.
Sono riserve disponibili, a titolo esemplificativo, la riserva straordinaria formata con utili accantonati, gli utili portati a nuovo, i versamenti dei soci in conto capitale, a certe condizioni la riserva per sovrapprezzo emissione azioni.
Rientrano, invece, tra le riserve non distribuibili, ad esempio:
- la riserva legale
- la riserva ex art. 2424, comma 5, Codice civile, per deroghe ai criteri di redazione del bilancio,
- la riserva ex art.2426, comma 1, n. 4, Codice civile, per rivalutazione delle partecipazioni in applicazione del metodo del patrimonio netto contabile
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 7-bis, Codice civile, in nota integrativa devono essere indicate le possibilità di utilizzazione e di distribuibilità delle riserve, ed a tal fine il Principio contabile OIC fornisce un esempio di esposizione di tali informazioni in formato tabellare.
L’ordine di utilizzo delle riserve a copertura perdite
La Cassazione con la sentenza della Corte di Cassazione n. 15087 del 12.05.2022 ricorda che in dottrina ed in giurisprudenza si è affermato il principio della preventiva imputazione delle riserve alla perdita d’esercizio, altrimenti indicato con il termine di principio della “perdita netta”, tale per cui ai fini della verifica dell’impatto ai sensi degli articoli 2446 e 2447 cod. civ. – della perdita sul capitale sociale, la prima deve essere assunta al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurla, prima di andare ad impattare sul capitale. Non sussiste quindi l’obbligo, e neppure la facoltà, di ridurre il capitale per perdite qualora non esista neppure una perdita nel senso indicato, in quanto coperta da riserve presenti nel patrimonio netto. Fatta questa premessa, e perciò dato per assodato che il capitale sociale è l’elemento preservato dal legislatore per le funzioni di tutela che l’ordinamento gli attribuisce, ne deriva la conferma del principio secondo cui esso può essere eliso dalle perdite solo dopo l’assorbimento delle riserve. Il punto, ora, è quindi stabilire con quale ordine le riserve devono essere intaccate dalle perdite, e se esiste un ordine gerarchico da seguire in tale procedimento. La Cassazione riconosce a questo proposito l’esistenza di criterio in forza del quale l’imputazione delle riserve deve seguire una progressione rigida: dalla riserva meno vincolata e più disponibile alla riserva più vincolata e, quindi, meno disponibile.
Le riserve devono essere impiegate a copertura delle perdite secondo un ordine sequenziale che tenga conto del grado di facilità con cui la società stessa potrebbe deliberarne la destinazione ai soci. Devono quindi dapprima essere utilizzate tutte le riserve disponibili, poi le riserve non distribuibili, poi quelle indisponibili ed infine verrà intaccato il capitale sociale. In presenza di riserve statutarie, le stesse devono essere utilizzate dopo quelle facoltative ma prima di quelle non distribuibili. Si osserva che nell’ambito di riserve aventi le stesse caratteristiche di vincolo o di assenza di vincolo, spetta all’assemblea dei soci deliberare quali utilizzare.
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