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Le partecipazioni relative alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile sono disciplinate, principalmente, dal principio contabile OIC n. 21 il quale fornisce la seguente definizione: “Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese” e stabilisce i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle partecipazioni, ed inoltre i dati da indicare nella nota integrativa.

La rilevazione iniziale delle partecipazioni

Le partecipazioni sono rilevate al costo di acquisto o di costituzione comprendente anche i costi accessori attribuibili inequivocabilmente a tali operazioni, per esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le imposte ed, eventualmente, i compensi erogati ai professionisti per la consulenza e gli studi di convenienza all’acquisto. Nell’evenienza in cui il pagamento sia posticipato le partecipazioni sono indicate in bilancio al valore corrispondente al debito più gli oneri accessori. In generale, è fondamentale puntualizzare che il valore iniziale di rilevazione di ciascuna partecipazione deve essere modificato nel caso in cui, in base a quanto stabilisce l’articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio è durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

Inoltre, per determinare correttamente il valore del costo occorre considerare l’eventuale presenza dei tre casi di aumenti di capitale, indicati di seguito:

Aumenti di capitale a pagamento

Nel caso in cui si verifica un incremento della partecipazione a causa di un aumento di capitale a pagamento, che sia sottoscritto dalla partecipante, è necessario aumentare il costo indicato in bilancio con l’importo sottoscritto per la partecipazione in oggetto.

Aumenti di capitale gratuiti

Nel caso in cui si verificano aumenti gratuiti del capitale della partecipata non si deve variare il valore della partecipazione poiché essi non provocano alcun onere e non modificano la percentuale di partecipazione. Le nuove azioni a titolo gratuito devono essere sommate solo numericamente alle azioni già in possesso, ciò comporta come unica conseguenza che il valore unitario medio si riduce.

Aumenti di capitale mediante rinuncia al credito

L’aumento di capitale mediante rinuncia al credito si verifica quando un socio rinuncia ad un credito vantato nei confronti della partecipata, ciò determina la rilevazione in contropartita dell’annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio che comporta un aumento del valore della partecipazione.

La valutazione delle partecipazioni e le rilevazioni successive

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate sono valutate assegnando a ciascuna partecipazione il costo effettivamente sostenuto. Il costo delle partecipazioni cedute deve essere determinato in base al costo specifico, tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi stabiliti dall’articolo 2426, comma 1, numero 10, cioè il FIFO, il LIFO e il costo medio ponderato.

Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture inserite nelle immobilizzazioni possono essere valutate anche con il metodo del patrimonio netto.

  • Diritti di opzione

L’attribuzione del diritto gratuito di opzione non determina un ricavo per il percipiente ma potrebbe scaturire un eventuale ricavo solamente nel momento della vendita del diritto. Nel caso in cui il diritto di opzione scade senza essere esercitato l’eventuale effetto di diluizione che ne deriva potrebbe originare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore.

  • Perdita durevole di valore

La perdita durevole di valore è individuata paragonando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, calcolato con riferimento ai benefici futuri presunti. La perdita di valore può essere considerata durevole quando le motivazioni che l’hanno originata non possono essere eliminate in un breve intervallo di tempo.

Una causa di perdita durevole di valore potrebbe essere il mancato esercizio di un diritto di opzione, stabilito dall’art. 2441 del codice civile, che abbia implicato una riduzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell’attivo oppure potrebbe derivare da situazioni negative interne o esterne, per esempio, le condizioni economico-finanziarie o strutturali della partecipata. La riduzione di valore deve essere completamente inserita nell’esercizio in cui è riscontrata.

  • Ripristino di valore

Nel momento in cui svaniscano le cause che avevano condotto l’organo amministrativo a sostituire il criterio del costo per utilizzare un valore inferiore, si procede ad aumentare il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.

La valutazione delle partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni non immobilizzate sono stimate al minor valore fra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione ricavabile dall’andamento del mercato. Occorre ribadire che il metodo generale per valutare le partecipazioni è quello del costo specifico. Comunque, come indicato per le partecipazioni immobilizzate anche per queste vale il principio indicato nell’articolo 2426, comma 1, numero 10 del codice civile.

  • Il valore di realizzazione delle partecipazioni non immobilizzate

Esistono difficoltà pratiche di identificazione del valore di mercato per le partecipazioni non quotate, pertanto, è necessario che la società acquisisca tutte le informazioni necessarie per stimare in modo affidabile il valore di realizzazione considerando la ridotta negoziabilità della partecipazione.

  • Cambiamento di destinazione

La destinazione economica delle partecipazioni attribuita originariamente dall’organo amministrativo della società può cambiare nel tempo, in generale, la destinazione delle partecipazioni nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante e l’eventuale spostamento devono provenire da decisioni basate sugli obiettivi e sulle strategie aziendali.

  • Contabilizzazione dei dividendi

Dopo la delibera assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante, successivamente i dividendi possono essere rilevati come provento finanziario, a prescindere dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.

La classificazione delle partecipazioni all’interno del bilancio

Stato patrimoniale

All’interno dello stato patrimoniale le partecipazioni sono esibite nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. La classificazione stabilita dall’articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni immobilizzate è indicata di seguito:

BIII) Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

  1. imprese controllate;
  2. imprese collegate;
  3. imprese controllanti;
  4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d.bis altre imprese.

Per le partecipazioni inserite nell’attivo circolante, l’articolo 2424 del codice civile propone la classificazione indicata di seguito:

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

  1. partecipazioni in imprese controllate;
  2. partecipazioni in imprese collegate;
  3. partecipazioni in imprese controllanti;
  4. bis partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  5. altre partecipazioni.

Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società devono essere inserite tra le immobilizzazioni, le altre devono essere rilevate nell’attivo circolante.

Le partecipazioni in altre imprese che siano non inferiori ad un quinto del capitale della partecipata, oppure ad un decimo nel caso in cui quest’ultima possiede azioni quotate in mercati regolamentati sono usualmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie. Le partecipazioni in società a controllo congiunto, le joint venture, sono indicate nelle partecipazioni in imprese collegate.

Le partecipazioni detenute nella società controllante sono inserite nell’attivo immobilizzato, all’interno della voce BIII 1) c) “partecipazioni in imprese controllanti”, oppure nell’attivo circolante nella voce CIII 3) “partecipazioni in imprese controllanti”.

Conto economico

I proventi derivanti dall’investimento in partecipazioni rappresentati dai dividendi sono indicati nella voce C15) “proventi da partecipazioni”, esponendo separatamente quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli attinenti a controllanti e a imprese assoggettate al controllo di queste ultime.

Gli utili o le perdite, derivanti dalla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione originata dalla vendita di partecipazioni, immobilizzate o inserite nell’attivo circolante, devono essere indicati rispettivamente nella voce C15) “proventi da partecipazioni”, e nella voce C17) “interessi e altri oneri finanziari”, entrambi con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

L’eventuale svalutazione di partecipazioni, immobilizzate o iscritte nell’attivo circolante, rispetto al valore di registrazione nell’attivo è indicata nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni” mentre l’eventuale ripristino di valore è inserito nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”.

In particolare, possedere partecipazioni in altre imprese, anche nel caso in cui sia prevista nello statuto, non è concesso nell’evenienza in cui la misura della partecipazione comporta una modifica sostanziale dell’oggetto sociale definito dallo statuto, come indicato dal codice civile.

Le partecipazioni e le relative norme del codice civile

Alcuni fra i principali articoli del codice civile relativi al trattamento contabile delle partecipazioni sono indicati di seguito.

Articolo 2359: “Sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.

L’influenza notevole si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

  • Articolo 2424-bis, comma 1: “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”.
  • Articolo 2424-bis, comma 2: “Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 si presumono immobilizzazioni”.
  • Articolo 2426, numero 3: “l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.
  • Articolo 2426, numero 4: “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

 

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

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