La prestazione di lavoro autonomo occasionale è qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
Pertanto, è uno strumento che viene utilizzato dai soggetti che vogliono avviare attività professionali in modo saltuario e sporadico, quindi sono esonerati dall’apertura di una partita Iva.
Prestazioni occasionali
La prestazione occasionale consente di evitare l’apertura della partita iva solo se dovesse trattarsi di attività minimali, non abituali, svolte senza continuità e senza coordinazione, con le quali si ottengono minimi guadagni; in questi casi è possibile utilizzare questo strumento senza iniziare una vera e propria attività professionale. Nei casi in cui la prestazione occasionale perda e/o risultino assenti i suoi requisiti dell’assenza della coordinazione e dell’abitualità si applicheranno le discipline riguardanti o il lavoro dipendente, qualora sia presente l’elemento della coordinazione, oppure il lavoro autonomo con partita Iva, allorché siano effettuate più prestazioni autonome abituali. Infatti, l’attività professionale svolta con partita IVA si distingue dal lavoro autonomo occasionale sulla base di due caratteristiche:
- La presenza di una organizzazione professionale dell’attività svolta;
- L’abitualità nell’esercizio dell’attività.
L’emanazione del Decreto Legislativo n. 81/2015, cosiddetto Jobs Act, ha abolito sia le collaborazioni occasionali sia i contratti a progetto (ad eccezione dei call center), che le prestazioni occasionali, aventi le caratteristiche di durata non superiore ai 30 giorni e compenso non superiore ai 5.000,00 euro. Perciò, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, l’unica norma che da un punto di vista civilistico contempla le attività svolte in maniera occasionale è rappresentata dall’articolo 2222 del codice civile e seguenti, relativi al contratto d’opera. Quindi, in base all’art. 2222 c.c. si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale. Ciò ha comportato che il lavoro occasionale autonomo dopo il Jobs Act è stato confermato e anche esteso.
Vantaggi e trattamento fiscale
Le attività di lavoro autonomo occasionali senza apertura di partita iva, quindi, effettuate in modo totalmente sporadico ed occasionale, sono un vantaggio poiché non comportano particolari obblighi fiscali. Infatti, per documentare la prestazione di lavoro autonomo occasionale occorre solo rilasciare una ricevuta di pagamento nella quale è obbligatorio inserire i seguenti dati:
- Dati del prestatore occasionale: nome e cognome, indirizzo, telefono e codice fiscale;
- Dati Committente della prestazione occasionale: i dati della persona fisica con Partita IVA o soggetto giuridico, che ha commissionato la collaborazione;
- Numero ricevuta e data: occorre indicare la data e la numerazione progressiva della ricevuta di pagamento attestante la prestazione occasionale;
- Specifica dicitura prestazione occasionale: somma non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972 trattandosi di prestazioni occasionali;
- Compenso: indicare il compenso lordo, cioè la somma ricevuta per la prestazione occasionale, indicare anche la ritenuta d’acconto del 20% da calcolare sulla base imponibile ed infine evidenziare il compenso netto. Nel caso in cui il prestatore occasionale è iscritto alla gestione separata INPS (quando il reddito lordo annuo derivante da detta attività è superiore a €. 5.000,00), occorre inserire anche il 4% a titolo di rivalsa INPS da calcolare sempre sulla base imponibile per il contributo INPS;
- Marca da bollo da 2 euro su ricevute: obbligatoria su tutte le ricevute di pagamento che superano l’importo di 77,47 euro;
- Data e firma: di chi emette la ricevuta prestazione occasionale.
Il professionista che incassa il compenso per la prestazione occasionale assoggettato a ritenuta d’acconto, riceverà entro il 28 febbraio di ciascun anno, il modello Cu di Certificazione dei redditi per gli autonomi, che consente di definire esattamente la somma da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Il committente è tenuto a versare la ritenuta d’acconto del 20% mediante F24; tale ritenuta costituisce una acconto sulle imposte. Occorre precisare che per questa tipologia di attività, i soggetti che hanno percepito soltanto redditi da prestazione occasionale al di sotto di €. 4.800,00 lordi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi perché, fino al raggiungimento di questa soglia, vi è una particolare detrazione che abbatte totalmente l’imposta dovuta. Negli altri casi occorre redigere la dichiarazione dei redditi. Il TUIR (DPR 917/86) con l’articolo 67 comma 1, lettera l) considera il reddito risultante da prestazioni occasionali nella categoria dei “redditi diversi”.
Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti da prestazioni occasionali devono essere indicati nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Redditi, quindi, è opportuno indicare nell’apposito quadro l’importo del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta d’acconto subita. Procedendo in tal modo il reddito percepito subirà la tassazione Irpef, facendo cumulo con eventuali altri redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, etc).
La previdenza per la prestazione occasionale
L’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004 stabilisce che i soggetti esercenti attività di prestazione occasionale il cui reddito lordo annuo scaturente da questa attività risulta superiore ad €. 5.000,00 siano obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi previdenziali dovuti. I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000,00 euro. Quindi, tale soglia rappresenta una franchigia per i contributi previdenziali. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del datore di lavoro e sorge nell’anno in cui il lavoratore supera il suddetto limite di compensi, perciò, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a €. 5.000,00 nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla Gestione Separata né al versamento di contributi previdenziali.
Per coloro che superano la soglia di esenzione, l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, che oltrepassa la soglia annua di €. 5.000,00, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e indicate nella ricevuta. Tali soggetti che superano la suddetta soglia devono comunicare tempestivamente ai propri committenti il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, tranne il caso in cui si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Ciò comporta che la ricevuta del lavoratore recherà la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, poiché i restanti 2/3 di contributo sono direttamente a carico del datore di lavoro.
Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista
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