La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18642, depositata il 3 luglio 2023, ha statuito che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per motivi formali.
Infatti, detto diritto si fonda su requisiti di carattere sostanziale, mentre quelli di natura formale disciplinano esclusivamente le modalità e il controllo dell’esercizio di tale diritto.
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Sentenza 18642/2023 Corte di Cassazione: Il credito IVA non può essere negato per ragioni formali
La fattispecie esaminata riguardava il disconoscimento di un credito IVA a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte del soggetto passivo e della mancata esibizione delle fatture per eventi di forza maggiore.
I giudici di legittimità hanno sostenuto che l’Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione dell’imposta per ragioni meramente formali, se sussistono i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione IVA. Occorre verificare, infatti, se, in difetto dei requisiti formali (quale l’omessa presentazione della dichiarazione annuale), il soggetto passivo possa dimostrare che gli acquisti sono:
- documentati da fattura,
- assoggettati all’imposta e
- finalizzati a operazioni imponibili.
Tuttavia, ove lo stesso dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e non sia in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, si applica la regola generale ex art. 2724 n. 3 c.c., che consente la prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.
Sentenza 9739/2023 Corte di Cassazione
Il contribuente inadempiente è tenuto a corrispondere al fisco anche gli interessi e le sanzioni, non essendo legati in alcun modo alla successiva approvazione del rimborso
Una società che si è vista riconoscere dall’Ufficio un credito Iva, relativo all’anno di imposta 2008, precedentemente negato, non potrà ottenere anche la ripetizione delle sanzioni e degli interessi maturati se poi omette di presentare la dichiarazione, per l’anno 2009, in cui tale credito avrebbe dovuto essere esposto. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9739/2023 che ha accolto l’unico motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia e rigettato il ricorso principale della società contribuente.
In base all’orientamento della Corte di cassazione se l’amministrazione finanziaria recupera in base ai controlli automatizzati (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), un credito Iva esposto nella dichiarazione che però risulta omessa, il contribuente può dimostrare comunque l’esistenza di tale credito presentando idonea documentazione. In sintesi non essendo leso il diritto del contribuente, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva non rileva né per le sanzioni né per gli interessi che restano comunque dovuti anche a fronte del successivo riconoscimento del credito (in tal senso anche Cassazione n. 31433/2018)
La Suprema corte ritiene errata la decisione della sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto a conseguire il rimborso anche degli interessi maturati sulle sanzioni e, di conseguenza, cassa la decisione della Ctr e rigetta il ricorso originario presentato dalla società. Tale rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento anche la censura accessoria relativa alla ripartizione delle spese di lite.
La Cassazione, in conclusione, sostiene che “l’omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi che restano comunque dovuti dal contribuente”.
Sentenza n. 1891/3/2023 Corte di Giustizia Tributaria La dichiarazione del curatore fa scattare il diritto al rimborso IVA
La dichiarazione del curatore fa scattare il diritto al rimborso IVA La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania nella sentenza n. 1891/3/2023, ha statuito che la dichiarazione del curatore è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività, con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiudendo il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da quella data il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta effettuati in eccedenza.
Sentenza n. 2529/2023 Corte di giustizia Tributaria: Credito IVA pure con dichiarazione omessa
Il credito Iva deve essere riconosciuto anche nel caso di presentazione di una dichiarazione IVA ultratardiva, ossia presentata oltre i 90 giorni della scadenza dei termini ordinari. Così ha disposto la Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2529/2023, in linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità.
In ordine al merito della controversia e più precisamente alla contestazione sollevata dall’ufficio dell’agenzia delle Entrate in relazione alla mancata dimostrazione dell’esistenza del credito, il collegio ha precisato che nell’atto del diniego del rimborso non è stata sollevata alcuna eccezione circa la prova dell’effettività dello stesso. Lo stesso collegio ha inoltre segnalato che il contribuente aveva fornito sia in primo che in secondo grado ideone documentazione comprovante l’esistenza del credito.
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