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Le riserve sono accantonamenti di utili di esercizio o di capitale. Si formano quando la differenza fra le attività e le passività supera l’importo del capitale sociale e dei dividendi da assegnare.

Le riserve possono essere classificate in base alla loro origine (riserve di utili e riserve di capitali), o in base alla possibilità di utilizzazione (riserve disponibili e riserve indisponibili).

Le riserve dello stato patrimoniale

Le riserve di utili originano dagli utili d’esercizio accantonati e non distribuiti. Ci sono le riserve di utili obbligatorie per legge, come la riserva legale o la riserva statutaria, e le riserve di utili non obbligatorie che vengono costituite nel momento in cui l’assemblea che approva il bilancio destina tutto in parte l’utile di esercizio prodotto, come la riserva straordinaria o la riserva facoltativa.

Le riserve di capitale hanno un’origine diversa rispetto alle precedenti; possono essere costituite da apporti dei soci, da donazione da parte dei soci, da rinuncia del credito da parte dei soci.

Le riserve disponibili sono riserve utilizzate per la copertura delle perdite d’esercizio, per aumenti gratuiti di capitale e in alcuni casi possono essere distribuite (si parla di riserve distribuibili). Riserva disponibile è la riserva legale, obbligatoria per legge in quanto deve salvaguardare l’integrità del capitale sociale e può essere utilizzata solo per la copertura delle perdite solo quando non esistono altre riserve disponibili; altra riserva disponibile è la riserva sovrapprezzo azioni che può essere utilizzata per la copertura delle perdite e per l’aumento del capitale sociale, ma non può essere distribuita (art.2431 c.c.); la riserva straordinaria e la riserva facoltativa possono essere utilizzate sia per coprire le perdite, sia per l’aumento del capitale, sia possono essere distribuite.

Le riserve disponibili in casi particolari possono essere “vincolate”: l’art.2426 del Codice civile, al numero 5, stabilisce che i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esiste, del collegio sindacale. I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Ciò significa che in presenza di tali  immobilizzazioni immateriali (costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo) è necessario valutare se è possibile o meno procedere alla distribuzione dei dividendi.

Le riserve indisponibili sono riserve vincolate dalla legge e dallo statuto quindi possono essere utilizzate solo per lo scopo o l’operazione per cui sono state costituite; diventano riserve disponibili nel momento in cui si realizza lo scopo o l’operazione per cui sono state costituite

Tassazione riserve in caso di distribuzione:

Per le persone fisiche:

Come è noto, dal 01/01/2018 il regime di tassazione dei dividendi in relazione alle partecipazioni qualificate, è stato equiparato alle partecipazioni non qualificate. La nuova normativa prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% sui dividendi distribuiti. Esiste una disciplina transitoria che permette l’applicazione della previgente normativa (secondo la previgente disciplina, invece, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef, in base a specifiche percentuali, differenti a seconda della data di formazione degli utili) per gli utili prodotti fino al 31/12/2017 la cui distribuzione risulti deliberata dall’1/1/2018 al 31/12/2022

Per le società di capitali:

Gli utili distribuiti sono tassati al 5%. L’art.89 TUIR così recita : ”gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare”

Dott.ssa Elena Mancini

TAG riserve stato patrimonialestato patrimoniale

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