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La Legge di Bilancio per il 2023, con l’art. 1, commi da 100 a 105, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 ha previsto la riapertura della possibilità di assegnare o di cedere beni ai soci consentendo alla società di beneficiare di un’imposizione inferiore a quella normalmente applicata.

È stato stabilito che le società commerciali possono applicare una tassazione agevolata “pari all’8% o pari al 10,50% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione” della differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.46 Legge di Bilancio 2023” su Spreaker.

BENEFICIARI

Destinatari della normativa in esame sono i soci delle seguenti società, residenti nel territorio dello Stato:

  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;
  • società in accomandita semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società per azioni;
  • le società di armamento;
  • le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali;

tenendo, di conseguenza, presente che si devono ritenere:

  • comprese le società in liquidazione, purché risultino sussistenti le condizioni espressamente previste dalla legge di bilancio 2023;
  • esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia, nonché le società cooperative e di consorzi, non individuati dalla norma.

I soci nei riguardi dei quali la società ha la possibilità di procedere all’assegnazione agevolata dei beni, in assenza di un’espressa limitazione soggettiva, oltre alle persone fisiche residenti in Italia, possono essere anche:

  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

tenendo in considerazione, in ogni caso, che tutti i soggetti interessati devono risultare:

  • iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022;
    oppure:
  • devono risultare iscritti entro il 30 gennaio 2023, in forza di titolo di
    trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022

L’operazione di assegnazione trova specifica configurazione ogni qual volta una società procede, nei riguardi dei soci;

  • alla distribuzione: di capitale e/o di riserve di capitale;
  • alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene; e, conseguentemente, si rende applicabile a tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile e, quindi, anche nei casi di:
    • recesso;
    • esclusione;
    • riscatto;
    • riduzione del capitale esuberante;
    • liquidazione, anche concorsuale, delle società (di cui all’art. 47, comma 7, del Tuir).

BENI AGEVOLABILI

I beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

  • beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione in esame nella facoltà della società di assegnare o cedere determinati beni ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. Detta imposta sostitutiva, prevista nella misura pari all’8% (10,50% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione), deve essere applicata su una base imponibile che, come regola procedurale, deve essere individuata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto, tenendo in considerazione che:

  • Per l’assegnazione dei beni immobili sussiste la possibilità di individuare il valore normale, in deroga all’art. 9 del Tuir, applicando all’ammontare delle rendite catastali i previsti coefficienti moltiplicatori (di cui al primo periodo del comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
  • per la cessione dei beni immobili se il corrispettivo risulta di entità inferiore:
    • al valore normale del bene, individuato nel rispetto dell’art. 9 Tuir;
    • al valore catastale determinato applicando all’ammontare delle rendite catastali i previsti coefficienti moltiplicatori (di cui al primo periodo del comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

lo stesso deve necessariamente risultare computato in misura, comunque, non inferiore a uno dei due valori.

L’assegnazione agevolata, come accennato, esplica effetti per i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e, quindi, come regola, si devono ritenere tali:

  • gli immobili patrimoniali di cui all’art. 90 del Tuir;
  • gli immobili “merce”, alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • gli immobili strumentali per natura, che risultano iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10, se, ovviamente, non sono utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa e, di conseguenza, si devono ritenere rientranti nell’agevolazione anche quelli che risultano concessi in locazione o comodato.

Ai fini operativi, si devono considerare beni immobili strumentali per destinazione quelli che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti.

ADEMPIMENTI

Le società che si avvalgono di detta tassazione agevolata devono corrispondere il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, tenendo presente che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata si deve ritenere perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.

Inoltre, il regime fiscale agevolato di carattere temporaneo trova
operatività anche per la trasformazione in società semplici delle società che pongono in essere, come oggetto esclusivo o principale, la gestione dei predetti beni.

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