La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023, ha introdotto importanti novità fiscali per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione. Nello specifico si fa riferimento ai nuovi limiti dei ricavi e dei compensi ed alle modifiche in materia di fuoriuscita dal regime forfetario, nonché all’introduzione della nuova “flat tax” incrementale per tutti gli altri contribuenti diversi dai precedenti.
Regime forfetario: nuovi limiti dei ricavi e dei compensi e modifiche in materia di fuoriuscita dal regime
L’art.1, comma 54, della Legge di Bilancio 2023 ha modificato i requisiti di accesso al regime fiscale forfetario portando il limite dei ricavi e dei compensi da € 65.000 ad € 85.000.
A tal riguardo occorre ricordare che già in passato la legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) aveva riformato tale requisito innalzando la soglia ad € 65.000 ed abolendo la distinzione per gruppo di settore e codice di attività. Con le nuove disposizioni il limite è stato portato ad € 85.000, mentre è rimasta confermata l’applicazione della soglia indipendentemente dall’attività esercitata.
Per quanto riguarda il periodo di riferimento, esattamente come disposto in precedenza, la verifica del limite deve essere effettuata rispetto all’anno precedente all’ ingresso o all’applicazione del regime. Rimane comunque inteso che il periodo di decorrenza del nuovo limite è il 2023 e, pertanto, ai fini dell’accesso o della permanenza, il requisito deve essere valutato in base ai risultati conseguiti nell’anno 2022.
In generale in materia di soglia di ricavi e compensi, rimangono confermate le seguenti disposizioni già applicate in precedenza:
- Ragguaglio dei ricavi e dei compensi all’anno per i contribuenti che iniziano una nuova attività;
- Somma dei ricavi e dei compensi percepiti in presenza di più attività esercitate;
- Valutazione secondo il criterio di competenza per i contribuenti in contabilità ordinaria e secondo quello di cassa per i soggetti in contabilità semplificata;
- Proventi percepiti a titolo di diritti di autore inclusi ai fini della valutazione della soglia se correlati all’attività svolta.
Inoltre, rispetto all’ulteriore requisito di accesso al regime, rimane comunque confermato il limite di spesa per lavoro accessorio, lavoro dipendente o per collaboratori fissato ad € 20.000.
Anche per quanto riguarda le fattispecie di esclusione di cui all’art.1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190, si confermano le cause ostative di applicazione del regime previste dalla precedente normativa, mentre l’art. 1, comma 54, della Legge di Bilancio 2023 introduce una novità circa le fattispecie che comportano la fuoriuscita dal regime, come di seguito riportato:
“[…] «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite»”.
In altre parole, in base alle nuove disposizioni, il regime trova immediata disapplicazione in corso d’anno al superamento della soglia dei ricavi e dei compensi di € 100.000, al contrario di quanto stabilito in precedenza per cui la fuoriuscita era prevista a partire dall’anno di imposta successivo. Pertanto, in tale evenienza, sarà necessario calcolare l’IVA su tutte le operazioni effettuate dopo il superamento della soglia indicata, nonché applicare la tassazione ordinaria in regime IRPEF per tutti gli importi che eccedono il menzionato limite.
La “Flat tax” incrementale
L’art. 1, comma 55, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la c.d. “Flat Tax” incrementale per i contribuenti-persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che non applicano il regime forfetario di cui all’art.1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In base alle nuove disposizioni, valide solo per l’anno di imposta 2023, per i suddetti soggetti è possibile utilizzare, in sostituzione delle aliquote progressive IRPEF di cui all’art. 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917), un’imposta sostitutiva, calcolata nella misura del 15%.
Tale imposta è calcolata su una base imponibile costituita dalla differenza tra il reddito conseguito nel 2023 e quello più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 ed ulteriormente ridotta del 5% del valore di quest’ultimo (vd. l’esempio sotto riportato). L’importo ottenuto non deve tuttavia superare il valore di € 40.000; pertanto, nel caso in cui a seguito del calcolo la base imponibile superi il limite indicato, l’imposta sostitutiva si applicherà comunque sul valore di € 40.000.
Si riporta di seguito un esempio di calcolo:
Reddito 2023 = € 50.000;
Reddito 2022 = € 20.000;
Reddito 2021 = € 15.000;
Reddito 2020 = € 30.000.
Reddito maggiore nel triennio 2020 – 2022 = € 30.000
Calcolo del 5% del reddito maggiore = € 30.000 x 5% = € 1.500
Base imponibile “Flat Tax” = € 50.000 – € 30.000 = € 20.000 – € 1.500 = € 18.500
“Flat Tax” = € 18.500 x 15% = € 2.775
Reddito 2023 soggetto a tassazione IRPEF = € 50.000 – € 18.500 = € 31.500
Inoltre, il comma 56 della menzionata legge, stabilisce che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva concorre comunque al calcolo del reddito di riferimento per il riconoscimento di agevolazioni fiscali quali detrazioni, deduzioni ed altre in generale anche di natura non tributaria.
Infine, il successivo comma 57 chiarisce che gli acconti IRPEF dovuti per l’anno di imposta 2024 dovranno comunque essere calcolati senza tenere conto dell’applicazione della “flat tax” incrementale e pertanto sulla base dell’imposta del precedente periodo calcata con le modalità ordinarie.
Dott.ssa Francesca Sparano
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