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È legge il DL n. 34/2023 (Decreto Bollette), con l’ok definitivo da parte del Senato, dal 25 maggio 2023. Tra le novità introdotte si segnalano l’istituzione di un credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità e l’assegnazione di risorse aggiuntive al mondo dello sport.

In relazione agli istituti di tregua fiscale disciplinati dalla legge di bilancio 2023, oltre all’estensione di stralcio e rottamazione ai Comuni che per la riscossione non si avvalgono dell’ente pubblico Ader, si prevede, per la definizione agevolata delle liti pendenti, una modalità alternativa di pagamento, con rateazione mensile. Di seguito una sintesi delle principali modifiche apportate a seguito dell’iter di conversione:

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.51 Legge di conversione del DL Bollette” su Spreaker.

Disposizioni per fare fronte all’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo (art. 4-bis)

Sempre per fronteggiare il “caro bollette”, per l’anno 2023 è incrementato di 10 milioni di euro il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” che quindi passa da 25 a 35 milioni di euro. Le somme sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché del Coni, del Comitato italiano paralimpico e della società Sport e Salute Spa.

Credito d’imposta per le startup innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità (art. 7-quater)

Incentivi alle start-up impegnate in attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. L’agevolazione, finanziata per il solo anno 2023 con due milioni di euro, è riservata alle start-up innovative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità. Il beneficio consiste in un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per lo svolgimento delle predette attività.   L’importo spettante può essere sfruttato esclusivamente in compensazione in F24 e deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è riconosciuto e in quelle dei periodi d’imposta successivi, fino all’integrale l’utilizzo. Il bonus non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né a quello di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. La fruizione del credito deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti dettati dalle norme unionali sugli aiuti “de minimis”. Un decreto interministeriale (Imprese e made in Italy ed Economia e finanze) dovrà definire, anche per consentire il rispetto del limite delle risorse messe a disposizione, le necessarie disposizioni di attuazione: criteri per controllare l’effettività delle spese sostenute, cause di decadenza e revoca del beneficio, modalità di restituzione del credito fruito indebitamente.

Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art. 17-bis)

Estesa anche agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate ovvero che hanno assegnato il servizio a concessionari privati iscritti nell’apposito albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53, Dlgs 446/1997) la possibilità di applicare alcuni istituti di “tregua fiscale” introdotti, dall’ultima legge di bilancio, con riferimento ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione: l’annullamento automatico (“stralcio”) dei mini debiti, di valore residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 euro, maturati tra il 2000 e il 2015.

Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (art. 20)

Per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, comma da 186 a 205, legge n. 197/2022) è stato posticipato al 30 settembre 2023 sia il termine per presentare la domanda sia la scadenza per versare gli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento dilazionato, la sola prima rata. Viene infatti introdotta una nuova possibilità di frazionamento mensile. Tale modalità è alternativa a quella vigente, secondo cui vanno pagate tre rate nel 2023 (con scadenza fissata, rispettivamente, al 30 settembre, al 31 ottobre e al 20 dicembre), mentre le successive diciassette sono dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Ora, invece, oltre ai tre appuntamenti del 2023, confermati, il contribuente potrà scegliere un piano diverso, ripartendo il restante quantum in cinquantuno rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024. In tale circostanza, il pagamento deve avvenire l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, con l’eccezione di dicembre, il cui versamento deve essere effettuato entro il giorno 20.

 

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