Sotto il profilo degli obblighi contabili, di certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro (ASD e SSD) che hanno optato per le disposizioni recate dalla Legge n.398 del 1991 sono esonerate, agli effetti fiscali, dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. Tuttavia, le SSD rimangono obbligate a tenere i libri previsti dal Codice Civile (libro giornale e libro degli inventari, articolo n.2214).
Limitatamente alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali, al posto degli ordinari registri IVA è prevista la tenuta di un registro semplificato, introdotto con il DM del 11 febbraio 1997.
Registro IVA minori (DM 11 febbraio 1997)
Il registro IVA minori è un prospetto riepilogativo dei corrispettivi per i soggetti di cui alla Legge n.398/1991, dove devono essere annotati i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.
Tale regime speciale prevede, oltre all’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, anche quello di presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale sia periodica, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti. I soggetti sono, invece, tenuti a conservare e numerare le fatture emesse e quelle ricevute; ad annotare entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche a livello cumulativo, i proventi di carattere commerciale sul prospetto in oggetto.
La compilazione del registro deve tenere presente il tipo di attività commerciale che si esercita in aggiunta a quella istituzionale. L’attività commerciale può generare entrate soggette a diverse categorie di aliquota IVA (4%, 5%, 10%, 22%) che debbono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento. Tale registro, istituito originariamente non per gli Enti non commerciali ma per contribuenti minimi, deve essere adattato da ogni Associazione riportando le voci di entrata che interessano.
Trimestralmente andrà invece fatta la liquidazione IVA applicando le seguenti detrazioni forfettarie:
- 50% sull’IVA incassata per i proventi commerciali generici come pubblicità, prestazioni di sponsorizzazione, prestazioni di servizi, vendita di biglietti ecc. (si abbatte il 50% e si versa solo il 50% dell’IVA incassata con F24);
- 1/3 sull’IVA incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica (si versano i 2/3 dell’IVA incassata).
Non avendo rilevanza IVA le operazioni passive, l’IVA a debito delle operazioni con l’estero, in regime di “reverse charge”, diventa esigibile e non è soggetta ad alcuna forfettizzazione. Radicalmente diverso il caso del “reverse charge interno” che, ai sensi della Circolare 14/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate, non è applicabile a questi soggetti.
L’adempimento può essere correttamente eseguito effettuando un’unica registrazione (anche complessiva), entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese precedente.
Il prospetto si compone dei seguenti fogli e delle seguenti sezioni:
- Il primo foglio è il frontespizio ove vengono indicati i dati del contribuente.
- Nel secondo e terzo foglio devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni effettuate in ciascun mese e le relative dichiarazioni periodiche.
- Nel quarto foglio, suddiviso in varie sottosezioni, devono essere indicati:
- i dati relativi al valore delle rimanenze dell’anno cui si riferisce il prospetto;
- il volume d’affari periodo d’imposta precedente;
- i beni ammortizzabili.
In particolare, la II sezione deve contenere (cfr. articolo 1, allegato al DM 11 febbraio 1997):
“(…) Nella seconda e terza pagina del prospetto – quadro A – il contribuente deve procedere ad apporre l’indicazione dell’anno cui il prospetto si riferisce, nonché’ ad annotare, in corrispondenza di ciascun mese:
- nelle colonne 1, 2, 3 e 4, l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese con riferimento a tale mese, evidenziando l’importo imponibile e la relativa IVA entro il giorno 15 del mese successivo. Resta ferma la disciplina relativa alle operazioni intracomunitarie;
- nella colonna 5, l’ammontare complessivo degli importi imponibili dei corrispettivi e della relativa imposta, indicati nelle colonne da 1 a 4;
- nella colonna 6, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto a);
- nella colonna 7, l’ammontare dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto a);
- nella colonna 8, il totale delle colonne 5 (importo imponibile), 6 e 7
(…)
Qualora vengano effettuate operazioni intracomunitarie, gli importi relativi ai corrispettivi, agli acquisti ed all’imposta devono essere separatamente indicati per ciascun mese e nel riepilogo totale nelle colonne da 1 a 6.
(…)
In corrispondenza di ciascun mese è stata inserita – in colonna 9 un’apposita sezione ai fini del calcolo della differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e l’ammontare complessivo dell’imposta detraibile, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le liquidazioni ed i versamenti mensili e trimestrali, di cui rispettivamente agli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (…)”
Ai sensi del DPR n.544 del 1999, devono essere poi annotati i proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n. 133 che non costituiscono reddito imponibile (raccolte fondi e due eventi), le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie.
Dott. Stefano G.