La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con nota n. 2988 del 5 dicembre 2005, indirizzata all’INPS, ha chiarito che per i lavoratori autonomi senza dipendenti, in caso di effettuazione di lavori pubblici o privati, non c’è l’obbligo della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edili (DURC).
Secondo il Ministero, sembra del tutto ragionevole interpretare l’art. 8, comma 3, del D.L.vo 494/1996 nel senso che i lavoratori autonomi senza dipendenti non siano destinatari del DURC.
Articolo aggiornato al 21/12/2005