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Il prossimo 30 di novembre 2023 scade il termine per l’invio del Modello Redditi Società di Capitali ed IRAP 2023.

I Modelli devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica direttamente da parte dei soggetti obbligati oppure tramite intermediari abilitati.

Il modello redditi società di capitali 2023

Termini di presentazione

In base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322:

“I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”.

Pertanto, in base a quanto indicato dalla norma, il termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2023 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, corrisponde al 30 di novembre prossimo.

La trasmissione del modello può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati, in entrambi i casi l’invio deve essere effettuato in modalità telematica.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi Società di Capitali i soggetti di seguito indicati:

  • Le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni;
  • Le società cooperative, incluse quelle con qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione e le società europee residenti nel territorio dello Stato;
  • Gli enti commerciali residenti, le società di qualsiasi tipo e gli enti non residenti nel territorio dello Stato.

Il Quadro RF

Nel Quadro RF del Modello confluisce l’utile o la perdita d’esercizio risultanti dal conto economico, rispettivamente al rigo RF4 ed RF5, a cui si applicano le variazioni in aumento indicate come totale al rigo RF32 e le variazioni in diminuzione di cui al rigo RF56 per la determinazione del reddito d’impresa.

Nel Quadro RF per la determinazione del reddito imponibile, trova applicazione il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR, in base al quale:

“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435 ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.

Pertanto, in base a quanto sopra indicato, l’imponibile fiscale si determina nel Quadro RF sulla base dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle scritture previste dai principi contabili.

Il modello IRAP 2023

Termini di presentazione

l modello Irap deve essere presentato in modalità telematica entro le seguenti scadenze:

  • 30 novembre per società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e per le società e associazioni ad esse equiparate;
  • Entro l’undicesimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per soggetti IRES ed Amministrazioni pubbliche con esercizio non coincidente con l’anno solare;
  • 30 novembre per soggetti IRES ed Amministrazioni pubbliche con esercizio coincidente con l’anno solare.

Soggetti obbligati

l modello Irap si utilizza ai fini della dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Rispetto ai soggetti obbligati alla presentazione del Modello, occorre ricordare che la Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha disposto l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni.

Sono pertanto tenuti alla dichiarazione dell’imposta:

  • Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le società ed associazioni ad esse equiparate;
  • I soggetti IRES;
  • I Trust ed enti diversi dalle società con residenza nel territorio dello Stato e con oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciale;
  • Le società e gli enti non residenti con o senza personalità giuridica che esercitano con stabile organizzazione attività per almeno tre mesi nel territorio delle regioni;
  • Gli enti privati residenti e diversi dalle società o Trust senza esercizio esclusivo di attività commerciale come oggetto;
  • Gli enti non commerciali non residenti che hanno esercitato nel territorio dello Stato attività agricola o attività rilevanti ai fini IRAP con stabile organizzazione per un periodo di almeno tre mesi;
  • Le Amministrazioni pubbliche.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG irapIRAP 2023scSocietà dei Capitali

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