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Nel sistema legislativo tributario non sussiste alcun obbligo che prevede l’identità soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità ed il professionista che procede con l’invio telematico.

Obbligo visto di conformità

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 18, depositata l’11 aprile 2024, ha statuito che non esiste alcun obbligo che prevede l’identità soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità e quello che procede con l’invio telematico della dichiarazione.  L’Amministrazione finanziaria contestava le compensazioni di un credito IVA operate da una società, poiché il visto di conformità era stato apposto da un soggetto diverso rispetto al consulente cha aveva proceduto a trasmettere la dichiarazione IVA.

Tale comportamento, a parere dell’Ufficio, era in contrasto con l’obbligo di identità soggettiva, e rendeva di conseguenza indebite tutte le compensazioni effettuate dalla società.  La società, ricevuto l’atto di recupero del credito, lo impugnava, evidenziando che da una siffatta violazione, appurata la spettanza sostanziale del credito, poteva derivare al più una sanzione meramente formale e che in ogni caso non poteva avere alcuna rilevanza sulla legittimità delle compensazioni effettuate.

La Corte di giustizia di primo grado di Biella aveva accolto le doglianze del contribuente, ritenendo che la diversità tra il soggetto che appone il visto di conformità rispetto a colui che trasmette la dichiarazione rappresentasse una violazione meramente formale, non sufficiente a pregiudicare l’attività di controllo e di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. In seguito alla soccombenza in primo grado,  l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello e i giudici di seconde cure hanno confermato che la sola esistenza di una difformità soggettiva tra chi ha apposto il visto di conformità e il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione non può rappresentare un caso di visto infedele, poiché quest’ultima fattispecie, ai sensi della disciplina normativa di riferimento, si configura allorquando il visto di conformità viene apposto da soggetti diversi da quelli abilitati.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG invio telematicovisto di conformità

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