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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 28 giugno 2024, n. 16/E, ha reso chiarimenti in ordine al divieto di compensazione in F24 previsto dalla legge n. 213/2023, che ha introdotto il comma 49- quinquies nell’art. 37 del DL n. 223/2006 e all’obbligo di utilizzare solo i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si compensano crediti di natura tributaria o previdenziale.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.94 Nuove regole sulle compensazioni in F24 prime indicazioni dall’Agenzia delle Entrate” su Spreaker.

La presentazione dei modelli F24 tramite utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 11 del D.L. n. 66 del 2014, rubricato “Riduzione dei costi di riscossione fiscale” 7, prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare. In particolare, in base alle disposizioni previgenti all’applicazione della norma in commento, i versamenti di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono effettuati:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”); anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo. Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 959 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate». La norma in commento, pertanto, estende – a partire dal 1° luglio 2024
  • l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo. L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.

Sempre dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensino crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL occorre utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

A tal riguardo l’Agenzia ha precisato che:

  • l’obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24;
  • è irrilevante l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati o l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024;
  • rientra nell’obbligo la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (domenica) al primo giorno lavorativo successivo.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro

In base a quanto previsto dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del DL n. 223/2006, dal 1° luglio 2024, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro. Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater.

Gli atti di accertamento esecutivi, invece, concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento. L’inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.

L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’Agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi – fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio – nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del Dl n. 78/2010. Ai fini dell’esclusione, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui ai commi 49-ter e 49-quater dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006.

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