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Nuove soglie per il Bilancio in forma abbreviata e microimprese

Il Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 in attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, in modifica della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce nuovi limiti dimensionali per il Bilancio in forma abbreviata e microimprese.

Disposizioni generali

L’art. 16 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 in attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, in modifica della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di limiti dimensionali per microimprese e per imprese piccole, medie e grandi, modifica il primo comma dell’art. 2435 bis c.c. in materia di “Bilancio in forma abbreviata”, stabilendo i seguenti nuovi limiti dimensionali:

“Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità”.

Le novità introdotte, pertanto, innalzano i limiti per redigere il Bilancio in forma abbreviata come segue:

  • Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale da € 4.400.000 a € 5.500.000;
  • Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da € 8.800.000 a € 11.000.000.

Rimane invece invariata la soglia dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio corrispondente a 50 unità.

Al pari di quanto innanzi indicato per il Bilancio in forma abbreviata, l’art. 16 comma 1 lettera b) del menzionato Decreto interviene altresì modificando le soglie stabilite per le microimprese riscrivendo, pertanto, l’art. 2435 ter c.c. in materia di “Bilancio delle microimprese”, come segue:

“Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità”.

In ragione di quanto innanzi indicato, i limiti dimensionali per le microimprese vengono modificati come segue:

  • Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale da € 175.000 a € 220.000;
  • Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da € 350.000 a € 440.000.

Anche in questo caso rimangono invariati i limiti dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio corrispondenti a 5 unità.

Decorrenza

In linea con quanto indicato all’art. 2 della Direttiva UE 2023/2775, le novità in materia di limiti dimensionali del Bilancio in forma abbreviata e microimprese trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2024, come di seguito indicato:

“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva”.

Pertanto, le nuove soglie introdotte avranno valenza a partire dai Bilanci 2024.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG bilanciomicroimprese

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