Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto importanti novità in materia di norme e semplificazioni degli obblighi dichiarativi per contribuenti e sostituti di imposta. Rientrano tra queste i nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP.
Introduzione alle novità normative
Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, con oggetto “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 gennaio 2024, ha introdotto importanti novità, con decorrenza a partire dal 13 di gennaio, data successiva alla pubblicazione, in materia di norme e semplificazioni degli obblighi dichiarativi per contribuenti e sostituti di imposta. Le principali novità sono riconducibili alle seguenti:
- Introduzione della dichiarazione “semplificata” per lavoratori dipendenti e pensionati (art. 1);
- Estensione del modello 730 ad altri profili di contribuenti (art. 2);
- Nuovo calendario per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (art. 11)
- Estensione del modello precompilato in via sperimentale a contribuenti diversi da titolari di redditi di lavoro dipendente e pensionati (art. 19);
- Individuazione dei termini stabiliti con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze per l’invio da parte di soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai redditi percepiti (art. 20);
- Modifiche ai modelli dichiarativi (art. 15);
- Novità in materia di 770 (art. 16);
- Eliminazione dell’obbligo di certificare i redditi dei soggetti forfetari (art. 3);
- Semplificazioni per i depositari delle scritture contabili (art. 4);
- Specifiche sui termini di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (art. 12);
- Novità in materia di mancata indicazione dei crediti di imposta in dichiarazione (art. 13);
- Sospensione dei termini per le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate (art. 10);
- Novità sugli ISA (artt. 5-6-7);
- Semplificazioni per versamenti e liquidazioni periodiche (artt. 8-9);
- Novità sui pagamenti con F24 (artt. 17-18);
- Nuova delega unica per Entrate e Riscossione (art. 21).
Si approfondiscono di seguito le novità relative alle nuove scadenze di presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP.
Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
In base a quanto disposto dall’art. 11 del menzionato D. Lgs. n. 1/2024, rispetto alla “revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali”: “Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; b) all’articolo 2, comma 2, le parole: «entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’ultimo giorno del nono mese»;” Pertanto, a partire dal 2024 e quindi dall’anno di imposta 2023, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per le Persone Fisiche sono individuati come di seguito:
- Modello 730: 30 settembre (data invariata);
- Modello Redditi PF ed IRAP: 30 settembre (scadenza precedente: 30 novembre).
Per maggiore chiarezza occorre specificare che i termini innanzi indicati si riferiscono all’invio telematico dei modelli, mentre rimane sempre ferma la possibilità per le persone fisiche di presentare la dichiarazione entro il 30 di giugno tramite banca o ufficio postale. Per le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed associazioni equiparate, l’invio del modello è previsto solo in via telematica rispettando comunque sempre la nuova scadenza del 30 di settembre come indicato dalla norma: “Le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”. Inoltre, per i soggetti IRES, la trasmissione in via telematica dei modelli dichiarativi deve avvenire entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta e non più dell’undicesimo come previsto in precedenza. L’invio, pertanto, deve avvenire entro il 30 di settembre in caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare. “I soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”. Per quanto riguarda altresì i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare e con periodo di imposta che scade oltre il 2 maggio 2024, si applicano i termini precedenti la riforma, ovvero gli undici mesi e non i nove successivi alla chiusura del periodo di imposta. “Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data”. Infine, sempre in conseguenza delle novità introdotte dal decreto, a partire 1° aprile 2025 la presentazione della dichiarazione dei redditi viene anticipata dal primo maggio al primo di aprile, ferme restando le scadenze di presentazione innanzi indicate.
Sintesi delle scadenze
In conclusione, si riporta di seguito la sintesi delle nuove scadenze di presentazione dei dichiarativi fiscali introdotte dalla riforma:
- 30 settembre per persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed associazioni equiparate;
- Ultimo giorno del nono mese successivo al periodo di imposta per i soggetti IRES;
- Scadenze invariate per il 2024 per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare e con periodo di imposta che scade oltre il 2 maggio 2024.
Dott.ssa Francesca Sparano
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