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La plusvalenza è l’aumento di valore, entro un definito periodo di tempo, di determinati beni immobili, beni strumentali, aziende o rami di aziende e/o di valori mobiliari, per esempio titoli azionari ed obbligazionari o quote di partecipazione in società o enti commerciali.

Il termine minusvalenza individua la differenza negativa del valore di un’attività finanziaria o reale, in un arco di tempo, che si origina quando avviene la vendita ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di acquisto originale.

Le plusvalenze derivanti dai beni di impresa

L’art. 86 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) disciplina le plusvalenze derivanti dai beni di impresa.  “Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”.

Le plusvalenze da cessione di beni ammortizzabili

suddetto art. 86 del Tuir contempla anche le plusvalenze da cessione di beni ammortizzabili. “Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Pertanto, l’azienda può scegliere tra tassazione complessiva nell’esercizio di maturazione o tassazione rateizzata in 5 anni.

Le plusvalenze derivanti da beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie

In base all’art. 86 del Tuir: “Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. 4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, 6 si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (1) 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5-bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. (1) Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 4 del suddetto art. 3 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d’imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 147/2015”.

In particolare, le plusvalenze su partecipazioni che si qualificano per la participation exemption di cui all’art. 87, TUIR, sono imponibili solo per il 5%, mentre le plusvalenze ottenute mediante cessione, conferimento o permuta, relative a titoli azionari ed obbligazionari e a quote di partecipazione in società ed enti commerciali, costituenti immobilizzazioni finanziarie che non si qualificano per la participation exemption possono essere tassate per quote costanti in due, tre, quattro, cinque esercizi, a scelta del contribuente,  purchè tali beni risultino iscritti come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci d’esercizio.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non imprenditori

Le plusvalenze finanziarie

Per i soggetti non imprenditori sono previsti due differenti ipotesi relative alle plusvalenze finanziarie:

  1. nel caso in cui le plusvalenze sono realizzate su partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, esse scomputano l’imposta sostitutiva del 26%;
  2. nel caso in cui sono realizzate su partecipazioni in società residenti in Stati che non appartengono alla white list di cui all’art. 168-bis comma 2 del T.U.I.R. sono soggette alla tassazione integrale calcolata sul 100% con applicazione dell’aliquota progressiva IRPEF da tassare unitamente con gli altri redditi.

Le plusvalenze patrimoniali

Sono realizzate nelle compravendite immobiliari e rientrano nei redditi diversi quando:

  • provengono dalla cessione onerosa di beni immobili, per esempio: terreni diversi da quelli edificabili e fabbricati;
  • sono conseguite da persone fisiche quando esistono definite condizioni che consentono di presumere il carattere speculativo, per esempio quando gli immobili ceduti siano stati acquistati o costruiti non oltre cinque anni prima della cessione.

Occorre sottolineare che l’articolo 110 del D.L. “Agosto” (decreto-legge n. 104 del 2020) e l’art. 1-bis del D.L. “sostegni” (D.L. 41/2021, conv. con L. 69/2021), hanno permesso la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il D.L. “Bollette” (art. 29, D.L. 17/2022 conv. con L. 34/2022) ha stabilito la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, sia agricoli e sia edificabili, posseduti al 1° gennaio 2022.

Le minusvalenze

In merito alle minusvalenze di natura finanziaria occorre considerare che la Legge Delega n. 111/2023 di riforma del sistema tributario ha modificato la tassazione delle persone fisiche con lo scopo di ridurre il carico fiscale.

Con riferimento alle minusvalenze da alienazione cespiti esse costituiscono la perdita che si origina quando si vende un cespite ad un prezzo inferiore al costo ancora da ammortizzare.

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

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