A partire dal periodo d’imposta 2023 i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la gestione separata.
Con la newsletter di oggi viene trattato l’argomento dei lavoratori autonomi sportivi ai quali è riservata la sezione III del Quadro RR.
Ai sensi dell’art. 35 comma 2, del d. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, sono obbligati alla assicurazione previdenziale e assistenziale presso la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, i lavoratori sportivi dilettantistici che svolgono attività autonoma. Ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. n. 36/2021 è lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”, che a fronte di un corrispettivo, esercita attività sportiva “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”, nonché “ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
Base imponibile per la Gestione separata – Prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico
Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono prestazioni di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, definite ai sensi dell’art. 25 e ss. del d.lgs. 36/2021, la base imponibile è rappresentata dai compensi (e non dal reddito) percepiti a partire dal 01.07.2023, per la parte eccedente la quota esente pari ad euro 5.000,00 (art. 35 co. 8-bis del d.lgs. 36/2021). Fino al 31.12.2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (art. 35 co. 8-ter del d. lgs. 36/2021).
Si precisa che in caso di svolgimento contemporaneo di più attività inerenti il lavoro autonomo di cui una caratterizzata dalle prestazioni sportive dilettantistiche, è necessario determinare due differenti basi imponibili; il reddito da attività diverse dal lavoro sportivo deve essere indicato nella sezione II e i compensi relativi al lavoro sportivo devono essere indicati nella sezione III, prendendo come riferimento gli importi indicati nei seguenti righi:
- RE2, campo 2;
- LM2 (se barrata la casella “autonomo”);
- LM22 (o seguenti se il codice ATECO è dichiarato su altro rigo), campo 3 (se barrata la casella “autonomo”).
Secondo le istruzioni ministeriali i campi del rigo RR9 presente nella sezione III del quadro deve essere compilata nel modo seguente:
- Colonna 1: deve essere indicata la somma dei compensi percepiti al lordo della quota esente ai fini fiscali (euro 15.000) conseguiti nell’intero anno di imposta quale lavoratore sportivo dell’area del dilettantismo. Infatti, contrariamente alla regole generale dell’art. 2 co. 29 della L. 335/95, secondo cui i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS si determinano sul “reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi“, l’art. 35 co. 8-bis del d. lgs. 36/2021 stabilisce che, in relazione al lavoro sportivo l’aliquota contributiva deve essere applicata sui compensi (e non sul reddito), per la parte di essi che eccede la quota esente di euro 5.000;
- Colonna 2: deve essere indicata la franchigia di esenzione di euro 5.000;
- Colonna 3: deve essere inserito l’importo relativo all’imponibile previdenziale (colonna 1 – colonna 2);
- Colonna 4: deve essere inserito l’importo dell’imponibile annuo previdenziale, ovvero il 50% dell’importo in colonna 3;
- Colonne 5 e 6: indicare il periodo espresso da mese anno a mese anno. Si precisa che per i lavoratori sportivi dilettantistici già in possesso di partita iva al 01 luglio 2023, deve essere indicato il periodo da 07/2023 a 12/2023. Mentre per i soggetti che hanno aperto partita iva dopo il 01 luglio 2023 indicare il mese dell’inizio attività (es. soggetto con partita iva dal 05 ottobre 2023 – indicare 10/2023);
- Colonna 7: deve essere indicato il codice corrispondente all’aliquota ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS):
- E 25% se soggetto privo di altra forma di previdenza obbligatoria; inoltre, in questo caso sono dovute anche le aliquote aggiuntive pari a 1,23% relative alla contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, ovvero:
- 0,50% per malattia e degenza ospedaliera;
- 0,22% per maternità;
- 0,51% ISCRO.
- F 24% se soggetto titolare di pensione diretta o di reversibilità coperto da altra forma di previdenza obbligatoria;
- E 25% se soggetto privo di altra forma di previdenza obbligatoria; inoltre, in questo caso sono dovute anche le aliquote aggiuntive pari a 1,23% relative alla contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, ovvero:
- Colonna 8: deve essere riportato il totale del contributo dovuto dal contribuente. Come prima specificato, si ricorda che il comma 8-ter dell’art. 35 del d. lgs. 36/2021 prevede che, fino al 31.12.2017, la contribuzione dovuta ai fini IVS (applicando quindi l’aliquota del 24 o del 25 percento) deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile previdenziale. Invece l’aliquota aggiuntiva del 1,23% deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00. Per semplicità si riporta l’esempio indicato nel fascicolo 2 del modello redditi PF 2024, imposta 2023:
- Colonna 9: deve essere riportato l’acconto versato. Per l’anno imposta 2023 non deve essere compilato in quanto non era previsto alcun versamento in acconto.
Nel rigo RR10 col. 1 deve essere riportato l’esito del calcolo colonna 8 – colonna 9 del rigo RR9 qualora sia uguale o maggiore di zero. Se il calcolo colonna 8 – colonna 9 dovesse risultare negativo deve essere compilato il rigo RR11 col. 1. L’eventuale credito può essere esclusivamente compensato attraverso l’esposizione dell’importo in F24, indicandolo quindi in RR11 col. 2, oppure chiesto a rimborso riportando in questo caso il dato nel rigo RR11 col. 3 (per l’anno imposta 2023 si prevede che il contributo non potrà mai essere a credito in quanto non è stato versato alcun importo in acconto da indicare in RR9 col. 9).
Si ricorda che nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto il massimale annuo, che per l’anno 2023 è pari ad euro 113.520,00, in altra attività professionale soggetta a gestione separata e riportata nella sezione II del quadro RR, il campo “contributo a debito” del rigo RR10 presente nella sezione III non deve essere compilato in quanto il contributo stesso non risulterà dovuto. Infatti, in base alle direttive dell’INPS, il raggiungimento del massimale contributivo non esonera il contribuente dalla presentazione del quadro RR sezione II e/o sezione III della dichiarazione, ma lo esonera solo dal pagamento della contribuzione sulle somme eccedenti il massimale.
All’interno del software abbiamo previsto, infatti, un campo Variazione +/- dove l’utente può inserire, appunto, la variazione per procedere ad azzerare l’importo presente in RR10.
Calcolo acconto 2024 per i lavoratori sportivi autonomi
Anche per i lavoratori sportivi autonomi dell’area dilettantistica è prevista l’aliquota 2024 pari ad euro 26,07% (formata da 25% IVS e l’aliquota aggiuntiva di 1,07% di cui 0,72% relativa alla maternità, degenza ospedaliera e malattia e 0,35% ISCRO) per calcolare gli acconti dovuti per l’anno 2024 considerando il nuovo massimale di euro 119.650,00.
L’importo dell’acconto, in base alla circolare INPS n. 72 del 14 Giugno 2024, è calcolato effettuando la somma:
- del contributo dovuto a titolo IVS calcolato sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno 2023, applicando l’aliquota del 25%;
- del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata invece sul 100% dell’imponibile applicando l’aliquota aggiuntiva dell’1,07%.
Come si evince non è stato seguito lo stesso criterio di calcolo inerente la sezione II del quadro RR dove le aliquote 2024, utilizzate per calcolare gli acconti, sono applicate sull’80% della base imponibile, ovvero del reddito.
Esempio di calcolo degli acconti 2024 in presenza del codice E (aliquota 25% IVS e 1,07% aggiuntive)
Base imponibile col. 3: 50.000
Base imponibile 50% col. 4: 25.000
Codice: E
Calcolo acconto 2024: 25.000*25% = 6.250; 50.000*1,07% = 535; Totale acconti da versare = 6.250 + 535 = 6.785.
Quadro RR sezione III con il software GB
All’interno della sezione III del quadro RR i campi devono essere compilati da input dall’utente. In particolare per inserire l’importo dei compensi lordi percepiti nell’anno imposta (per il 2023, dall’01 Luglio 2023), l’utente deve fare doppio click sul campo RR9 col. 1 e indicare l’importo nella gestione (1). Una volta indicato l’importo corretto, confermare il dato inserendo il flag (2) e uscire dalla gestione (3).
Per quanto riguarda la soglia di esenzione della base imponibile contributiva di euro 5.000 presente in RR9 col. 2, l’utente ha la facoltà anche di effettuare una variazione in aumento o in diminuzione direttamente dal campo Variazione +/- presente nella gestione.
Relativamente il calcolo degli acconti, cliccando sull’apposita gestione si apre una maschera con il riepilogo acconti da versare. La gestione prevede anche, come per la gestione separata di cui la sezione II, la possibilità di effettuare delle apposite variazioni in aumento o in diminuzione.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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