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Ravvedimento: nuove regole dal 1 Settembre 2024

Il Dlgs 87/2024 riformula alcune disposizioni in materia di ravvedimento operoso, modificando in parte la disciplina contenuta nell’art. 13 Dlgs 472/1997. È stata prevista, infatti, una graduale riduzione delle sanzioni qualora il contribuente provveda spontaneamente a regolarizzare la violazione.

Con la news di oggi vedremo le nuove regole del ravvedimento operoso conseguenti alla modifica della normativa in oggetto. Inoltre scopriremo come il software GB gestisce l’impatto normativo a seconda che la violazione sia stata commessa prima o dopo la data del 1 Settembre 2024.

Ravvedimento operoso dal 1 Settembre 2024

Il ravvedimento operoso, come sappiamo, è un istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le irregolarità tributarie e di sanare la propria posizione provvedendo a:

  • dichiarare ulteriori redditi rispetto quelli già dichiarati;
  • eseguire pagamenti omessi o eseguiti in maniera insufficiente;
  • assolvere altri adempimenti non ancora effettuati.

Tramite il menzionato istituto il contribuente, oltre ad assolvere l’eventuale imposta non versata, deve versare anche gli interessi legali e le sanzioni in misura ridotta in base al tempo intercorso tra la violazione e la successiva regolarizzazione.

Il Dlgs n. 87 del 14 giugno 2024 (decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della Legge 111/2023) ha modificato in parte la disciplina del ravvedimento operoso contenuta  nell’art. 13 del Dlgs 472/97.

Di conseguenza, per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti con scadenza successiva al 31 Agosto 2024, la sanzione per i ritardi contenuti nei 90 giorni non è più del 15% ma del 12,5%. Mentre per i versamenti effettuati dopo i 90 giorni la sanzione passa dal 30% al 25%. Resta quindi invariata la disposizione dell’art. 13 comma 1 secondo periodo del Dlgs 471/97, in base al quale, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

In particolare le principali novità introdotte con il nuovo articolo 13 del Dlgs 472/1997, e soprattutto alla luce della recente riforma che ha interessato la legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), sono:

  • la lettera b-bis), come modificata, prevede la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvenga “oltre” (non più “entro”) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, “oltre un anno” (non più “entro”) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, “oltre un anno” (non più “entro due anni”) dall’omissione o dall’errore;
  • la lettera b-ter), come modificata, prevede la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, Dgls 218/1997;
  • la lettera b-quater), come modificata, prevede che la riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema d’atto strumentale al contraddittorio preventivo;
  • la nuova lettera b-quinquies) prevede la riduzione della sanzione a 1/4 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata con verbale, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, Dlgs 218/1997;
  • la lettera c), come modificata, prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. È stata, invece, eliminata l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
  • il nuovo comma 2-bis individua le modalità di applicazione dell’istituto in parola quando la sanzione dovuta sia calcolata applicando la disciplina del cumulo giuridico;
  • il nuovo comma 2-ter prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

Riepilogo sanzioni nuovi versamenti per violazioni commesse dal 1 Settembre 2024

Si specifica, che la modifica normativa sopra descritta si ripercuote anche sul c.d. ravvedimento sprint, ovvero il ravvedimento mediante il quale il contribuente può sanare le violazioni da ritardato versamento entro un termine massimo di 14 giorni pagando sanzioni molto ridotte. Infatti, in base alla portata normativa, se il tardivo versamento è effettuato entro 14 giorni, la sanzione è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.

Nella seguente tabella vengono riportate le sanzioni che il contribuente deve versare nel caso in cui le violazioni sono sanate entro il termine di 30 gg dalla scadenza.

Tabella sanzioni che il contribuente deve versare nel caso in cui le violazioni sono sanate entro il termine di 30 gg dalla scadenza

Nella seguente tabella, invece, sono riepilogate le principali modifiche apportate all’art. 13, comma 1, Dlgs 472/97.

Tabella principali modifiche apportate all'art. 13, comma 1, Dlgs 472/97

Esemplificazione

Qualora si debbano ravvedere le ritenute operate nel mese di Agosto 2024, non versate entro il termine di scadenza del 16/09/2024, il calcolo delle sanzioni con il ravvedimento operoso sarà effettuato con il 12,50% o il 25%.

Ritenuta d’acconto lavoro autonomo (codice tributo 1040) operata ad Agosto: Euro 1.000,00.

Data scadenza: 16/09/2024

Data versamento: 10/10/2024 (ritenuta, sanzioni e interessi)

Calcolo sanzione: 1.000,00*12,50/100 = 125,00/10 = 12,50

Nel caso in cui si debba ravvedere l’IVA mensile di Luglio 2024 (in scadenza il 20/08/2024) e non versata, le sanzioni saranno calcolate con il 15% o il 30% a seconda del periodo in cui avvenga la regolarizzazione.

Calcolo nuovo ravvedimento con il software GB

Con la modifica effettuata nel software GB l’utente, effettuando l’update, potrà ravvedere gli omessi, insufficienti e/o tardivi versamenti in scadenza dopo il 31 Agosto 2024 calcolando le nuove sanzioni. Sarà il software che proporrà all’utente le vecchie o nuove sanzioni a seconda della “data di scadenza” indicata nella sezione “riepilogo F24” all’interno dell’applicazione F24.

Come si può notare dalla foto in basso, a seconda del termine in cui l’utente intende regolarizzare la violazione, il software disabilita automaticamente il tipo di ravvedimento non più usufruibile. L’utente potrà, a sua discrezione, modificare il calcolo del ravvedimento (o inserire anche un’altra sanzione manualmente).

Nell’esempio si fa riferimento ad una ritenuta in scadenza in data 16/09/2024 non versata. Quindi il calcolo del ravvedimento dovrà prevedere la sanzione al 12,50% o al 25% a seconda della data in cui l’utente regolarizzerà la violazione commessa effettuando il versamento.

Machera Tipologia ravvedimento - calcolo del ravvedimento

Dopo aver selezionato la tipologia di ravvedimento, cliccando il pulsante “Calcola”, l’utente potrà visualizzare l’esito del calcolo del ravvedimento con l’indicazione degli interessi e delle sanzioni da versare.Esito del calcolo del ravvedimento con l'indicazione degli interessi e delle sanzioni da versare

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