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Il “ravvedimento speciale” è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 174-178, L.197/2022) per le sole violazioni dichiarative di natura non formale (dunque di natura “sostanziale”) commesse in relazione alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 ed periodi d’imposta precedenti (non “prescritti”).

Il suddetto strumento è stato successivamente oggetto delle seguenti modifiche:

  • 3, co. 12-undecies, DL 215/2023 convertito (decreto cd. “Milleproroghe” 2023): ha esteso la definizione agevolata al periodo in corso al 31/12/2022, fissando il termine per la regolarizzazione al 31/03/2024
  • 7, co. 7, DL n. 39/2024 (decreto cd. “Salva Conti”, in via di conversione): ha previsto:
    • per i soggetti che entro il 30/09/2023 non hanno perfezionato l’originaria “edizione” della regolarizzazione (violazioni dichiarative fino al periodo d’imposta 2021), la possibilità di provvedervi entro il 31/05/2024
    • la proroga al 31/05/2024 del termine per regolarizzare le violazioni al periodo d’imposta 2022.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.86 Ravvedimento speciale: nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate” su Spreaker.

Sintesi dell’istituto

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 14 maggio 2024, n. 11/E, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di ravvedimento operoso speciale ex Legge n. 197/2022, con particolare riguardo all’ambito applicativo dell’estensione prevista dal DL del 29 marzo 2024 n. 39.

Il ravvedimento operoso speciale è di un istituto molto simile al ravvedimento ordinario disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/1997, che si differenzia da quest’ultimo in quanto la riduzione delle sanzioni è a 1/18 del minimo e le somme possono essere pagate in forma rateale.

Modalità di versamento

violazioni periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022

Al fine di incentivare l’adempimento spontaneo, è stata disposta l’estensione dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Per il versamento delle somme dovute nel mod. F24, l’unica particolarità attiene ai codici tributo da utilizzare per il versamento della sanzione ridotta. L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento entro il 31 maggio 2024:

  • della sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge
  • oltre all’imposta
  • agli interessi

Per quanto attiene, infatti:

  • l’imposta: vanno utilizzati gli ordinari codici tributo
  • gli interessi: occorre distinguere tra: gli interessi legali calcolati per l’effettuazione del ravvedimento speciale: da versare con gli ordinari codici tributo associati all’imposta (es: 1989 per l’Irpef; 1990 per l’IRES; ecc.) gli interessi al 2% da rateazione: si applicano i medesimi codici tributo ordinariamente applicati per la rateazione dei versamenti a saldo/1° acconto fino al mese di dicembre (es: 1668 per l’Irpef/Ires; 3805 per l’Irap, ecc.)

da versarsi:

  • in un’unica soluzione
  • ovvero della prima rata

oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare.  Qualora il contribuente voglia optare per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro i prossimi 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre – sarà tenuto a corrispondere gli interessi nella misura del 2% annuo.

violazioni periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti

La circolare  del 14 maggio 2024, n. 11/E ha fornito anche indicazioni sulle disposizioni dell’articolo 7, comma 7, del DL n. 39/2024, il quale stabilisce la riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale per le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, per coloro che non avevano perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023 (prevista dalla legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 174 a 178).

Anche in tal caso, il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro lo stesso termine, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023.

Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Nella Circolare, l’Agenzia ha precisato che possono fruire della riapertura dei termini coloro che:

  • non abbiano in precedenza perfezionato la procedura di regolarizzazione;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate.

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