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I benefit offerti dall’azienda con l’intento di promuovere la propria immagine costituiscono comunque un arricchimento per i dipendenti se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. I beni assegnati ai dipendenti costituiscono un reddito di lavoro dipendente e soltanto nel caso in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzare il bene e doverlo  successivamente restituirlo, prevale l’interesse del datore di lavoro e, quindi, è da escludere il valore dei beni omaggio dalla tassazione in capo al dipendente, Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 89 dell’11 aprile 2024 in tema di beni offerti in omaggio ai dipendenti.

L’Agenzia delle entrate nella risposta n. 89 dell’11 aprile 2024 fornita a società, appartenente un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo de «la produzione e la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere ed accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori».

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.92 Regime fiscale per i beni omaggio ai dipendenti” su Spreaker.

La normativa: art. 51 tuir

L’articolo 51, comma 1, del Tuir dispone che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». L’articolo sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51.

Inoltre la normativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ‘‘vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Sono ricompresi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Deroga della legge di bilancio: nuovo limite

La legge di bilancio 2024 limitatamente al periodo d’imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Valore normale

Il comma 3 del richiamato articolo 9 del Tuir prevede che per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

La circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 ha precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (con il sistema del versamento o della trattenuta), è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio. Con  la risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E (avente ad oggetto una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, diretta a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori e i dipendenti dello stesso dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi nell’esercizio di loro incarichi e funzioni), è stato precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

  • ­­ le «somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale»);
  • le «erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro».

Con la risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E è stato chiarito che nell’ipotesi in cui un’azienda intenda offrire ai propri dipendenti la possibilità di acquistare autovetture di sua produzione ad un prezzo di favore rispetto a quello di mercato, abbinata all’assegnazione gratuita di un premio (televisore, lettore dvd, ecc.), non sussiste alcuno ”sconto in denaro” fiscalmente rilevante se il prezzo pagato dal dipendente per l’acquisto dell’autovettura risulta superiore rispetto al prezzo medio praticato al grossista e, quindi «è solo il bene offerto in omaggio a configurarsi quale reddito per il dipendente che acquista l’autovettura. Il valore del premio assegnato concorre, pertanto, autonomamente ed interamente quale bene in natura, ai sensi dell’art. 48 del TUIR, a formare il reddito di lavoro dipendente e deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973».

In base alla lettera del citato comma 3 dell’articolo 9 del Tuir che fa espresso riferimento agli ”sconti d’uso”, con la risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E è stato precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferi­mento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’even­tuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro commercializza e vende ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l’eventuale rilevanza reddituale deve essere considerata in base alle sopra esposte regole ordinarie che governano la categoria reddituale in esame, ovvero in ragione del principio di onnicom­prensività enunciato dall’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate  nella risposta all’interpello 89 del 11 aprile del 2024 riprende la circolare n. 37/E del 2013, pertanto, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente. Nel caso in esame, anche se l’azienda evidenzia che scopo dell’offerta di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno è diffondere una conoscenza approfondita dei prodotti e sviluppare la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, quindi farebbe parte della strategia aziendale, l’Agenzia osserva che i beni sono offerti a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta e che i dipendenti possono utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o anche decidere di non fruirne, considerata l’assenza di obblighi contrattuali specifici.

Tali benefici, quindi, rappresentano in ogni caso un arricchimento del lavoratore pertanto non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che in questo caso, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente e concorre alla formazione della base imponibile, quale bene in natura.

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