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La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. Il regime è poi stato modificato da ultimo dall’articolo 1 comma 54 lettera a) e B9 della legge di bilancio 2023 n. 197/2022 che ha incrementato a 85.000 euro la soglia per l’accesso/permanenza al regime.

Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività sia coloro che intraprendono una nuova attività. Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.76 Regime forfettario 2024” su Spreaker.

Requisiti

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

  1. abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno). Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e/o i compensi derivanti dall’adeguamento degli indici sintetici di affidabilità.
  2. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
  3. non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito
  4. non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’ Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto
  5. non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
  6. non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
    Il possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni, imprese familiari e aziende coniugali, per l’accesso al regime l’impedimento dovrà essere eliminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intenda accedere al regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.9/2019 ha chiarito che l’eventuale acquisizione della partecipazione (ad esempio per eredità) in corso d’anno comporterà, così come stabilito dal comma 71 art. 1 della Legge 190/2014, la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo a meno che essa non venga ceduta entro l’ultimo giorno dello stesso anno.
  7. non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. La causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario. Possono svolgere attività in regime forfetario, in misura prevalente a favore del datore di lavoro o del ex datore di lavoro dei due periodi di imposta precedenti, senza decadere dal regime agevolato, i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni

Reddito e Tassazione

I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali.

Le agevolazioni per i soggetti che iniziano una nuova attività

Il legislatore ha previsto ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche. La disciplina, nella versione originaria applicabile per l’anno di imposta 2015, prevedeva che i contribuenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato al lordo delle deduzioni. Pertanto, per il solo anno 2015, la suddetta riduzione va operata sul reddito forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito.

Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. E’ stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.

Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

La possibilità di applicare l’imposta sostituiva al 5% è riconosciuta anche ai soggetti che applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 e che hanno i requisiti previsti per applicare la nuova agevolazione.

Adempimenti e Semplificazioni

L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

Ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, si ricorda che l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica. Tale obbligo è stato introdotto a partire dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno.

Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo di emetter la fattura elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022

Dal 1° gennaio 2024 dovranno dotarsi del sistema di fatturazione elettronica non solo i contribuenti forfettari, ma anche quelli in regime di vantaggio e le  ASD.

Quindi non si farà più riferimento al volume d’affari, in quanto il passaggio alla fatturazione elettronica, per tali soggetti, sarà globale. Ciò è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E), che ha, appunto, dato seguito all’intervento del legislatore (art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36), sottolineando come, dal 2024, l’ambito applicativo della fattura elettronica (FE) sarà allargato ed esteso.

L’adozione della fatturazione elettronica comporta dei vantaggi:

  1. Uniformità nella gestione delle fatture da parte dei fornitori e clienti: accade di frequente che molti clienti e fornitori siano più propensi alla ricezione delle fatture in modalità elettronica, per il semplice fatto che si evita la trasmissione del documento nel “vecchio” formato;
  2. l’uniformarsi alla FE è poi vantaggioso anche per chi emette le fatture, infatti con un gestionale, anzitutto si trovano salvati tutti i dati dei clienti (dati intestazione, codice fiscale e partita IVA, PEC o SdI, ecc. …), potendo, quindi, emettere il documento fiscale con maggiore semplicità e
  3. inoltre, un aspetto di non poco conto è quello inerente all’eliminazione di numerosi costi fissi, collegati all’utilizzo della carta ed i costi della stampa, nonché quelli di spedizione e conservazione dei documenti;
  4. più rapido il processo di contabilizzazione grazie ai programmi gestionali;
  5. la FE determina una serie di vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale:
    • per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste dal provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri IVA (artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972);
    • per tutti gli operatori IVA che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza previsto dagli artt. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973).

 

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