
Il contributo analizza il coordinamento dell’applicazione dei nuovi regimi forfettari per gli ETS con le fattispecie di non commercialità dell’articolo 79 e con le disposizioni speciali per ODV e APS, alla luce della circolare Agenzia delle entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026
Premessa
Una volta a regime della disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore contenuta nel Titolo X del D.Lgs 117/2017, dal 2026 (per i soggetti con esercizio solare) si pone il tema relativo alla determinazione forfetaria del reddito, da assoggettare all’imposizione diretta una volta acquisita la qualifica di ETS (come chiarito anche dalla Circolare 1/E). All’ente si impone di distinguere due operazioni logicamente successive: anzitutto qualificare ciascuna entrata come commerciale o non commerciale, applicando solo successivamente il coefficiente previsto dal regime prescelto ai ricavi che hanno superato tale vaglio e risultano a tuti gli effetti imponibili, anche se con fiscalità agevolata. Il punto è decisivo perché né l’articolo 80 né l’articolo 86 del D.Lgs 117/2017 trasformano in commerciali proventi che altre disposizioni del CTS escludono dal reddito d’impresa. Le due disposizioni citate, infatti, rappresentano regimi di determinazione del reddito delle attività che assumono connotati di commercialità, non risultando assimilabili in alcun modo a norme autonome di qualificazione fiscale delle singole entrate.
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