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La rete di imprese nasce come strumento meramente contrattuale.

Il contratto

Elemento essenziale del contratto di rete è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Il contratto di rete, inoltre, può anche prevedere l’istituzione di un “fondo patrimoniale comune” e la nomina di un “organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.

La natura contrattuale può essere “evoluta” in senso di organizzazione. Infatti, se le parti contraenti ritengono di voler creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita “rete soggetto” per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta “rete contratto”.

L’articolo 3 comma 4 ter e seguenti del D.L.n.5/09 dice che: “…se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”. Tuttavia, “Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.”, ossia organo comune e fondo patrimoniale comune sono requisiti necessari ma non sufficienti affinché con il contratto si istituisca una rete-soggetto. Infatti, perché la rete sia dotata di soggettività giuridica serve anche l’iscrizione come soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Il bilancio

La “rete soggetto”, in quanto dotata di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune che svolge attività, anche commerciale, con i terzi, deve, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l’ufficio del Registro Imprese del luogo ove ha sede la rete di imprese. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del Codice civile.

Le imprese della rete, quindi, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.

La fiscalità

L’acquisizione della soggettività giuridica della rete comporta la creazione di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto a quella delle singole imprese che lo costituiscono. Una rete dotata di soggettività giuridica è soggette all’imposta sul reddito delle società ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del TUIR.

Nel caso in cui una rete soggetto eserciti attività commerciale in via principale o esclusiva, rientra tra gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), e sono applicabili le disposizioni relative alla “Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti”, di cui agli articoli 81 e seguenti del TUIR. Nel caso in cui la rete soggetto non eserciti attività commerciale in via principale o esclusiva, rientra tra gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), e sono applicabili le disposizioni relative agli “Enti non commerciali residenti”, di cui agli articoli 143 e seguenti del TUIR.

Ai fini IRAP, la rete è soggetto d’imposta. Circa la base imponibile, qualora la rete soggetto rientri tra gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mentre nel caso in cui rientri tra gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.446 del 1997.

Ai fini IVA, la rete soggetto rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tuttavia, l’applicabilità dell’imposta dipende anche dal verificarsi degli altri due presupposti (oggettivo e territoriale).

Dott. Stefano G.

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