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Nei precedenti articoli abbiamo analizzato il reverse charge con fornitore estero e alcuni casi di reverse charge con fornitore italiano.

In relazione al reverse charge interno ci siamo soffermati sul reverse nell’ edilizia e nella cessione degli immobili.

Normativa

Abbiamo fatto riferimento all’ art. 17 dpr 633/72 in cui al comma 1 dell’ art. 17 viene evidenziata la regola generale secondo la quale l’iva è dovuta dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Abbiamo evidenziato che:

  • il secondo comma prevede, in deroga al primo comma, per alcune tipologie di operazioni, che l’imposta sia dovuta dal cessionario/committente se soggetto iva al posto del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  • che quanto sopra significa che il soggetto passivo cessionario deve emettere autofattura o integrare, applicando l’iva, la fattura emessa dal soggetto cedente senza iva e deve annotare l’autofattura o la fattura integrata anche nel registro iva vendite, oltre che nel registro iva acquisti, entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Nel presente articolo ci soffermeremo sul caso di reverse interno rappresentato dalla cessione di rottami, materiali di recupero e pallets usati.

Cessione di rottami e pallets usati (art. 74 dpr 633/72 commi 7/8)

Cessione di rottami

Per rottame si intende qualsiasi bene fisicamente inutilizzabile per lo scopo cui è destinato, non riparabile o per il quale non risulta economicamente non conveniente la riparazione.

Il commercio di rottami e materiali di recupero rientra nel meccanismo del reverse charge se tali beni necessitano di una ulteriore fase di lavorazione e trasformazione e non siano di per sé utilizzabili. La risposta all’ interpello 528/E del 6.8.2021 infatti evidenzia che la vendita di prodotti derivanti dal riciclo della plastica, sottoposti a lavorazioni che ne hanno modificato la natura di rottame rendendoli idonei all’ utilizzo in nuovi processi produttivi, non rientrano nel reverse charge.

Dall’ 1.1.2015 il comma 7 dell’ art. 74 ha esteso l’applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno recuperati. Deve trattarsi di bancali venduti in una fase successiva a quella di produzione. La circolare 14/E del 27.3.2015 evidenzia che, affinchè sia applicabile il reverse, non è necessario che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione, come avviene per i rottami, essendo sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo. Pertanto la sola cessione del pallet da parte del produttore è assoggettata ad iva mentre le fasi successive rientrano nel reverse charge.

Cessione di pallets con resa pattuita

Nel caso in cui i pallets sono ceduti insieme alla merce trasportata e ne sia stata convenuta la restituzione, la loro cessione ha natura autonoma e sono fatturati nel loro regime in reverse charge. In tale caso il cedente deve indicare in fattura il valore del pallet distintamente rispetto al valore della merce.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato nella risoluzione 10/E dell’ 11.1.2002 che in caso di mancata restituzione del pallet, la cessione diviene imponibile iva.

Cessione di pallets senza resa pattuita

Nel caso in cui le parti non pattuiscono la resa del pallett, tale cessione ha natura accessoria alla cessione della merce trasportata, quindi nel prezzo della merce trasportata dovrà essere compreso anche il prezzo del pallets che pertanto verrà assoggettato a iva.

Nel caso in cui il pallet venga restituito, nonostante la restituzione non sia stata prevista contrattualmente, la cessione del pallet è assoggettata al reverse charge.

Cessione di rottami e scarti di lavorazione: bene non più utilizzabile nelle fasi successive- reverse charge.

Cessione di pallets usati: cessioni effettuate nelle fasi successive alla produzione – reverse charge.

  • Pallet con resa pattuita: la sua cessione è operazione autonoma rispetto alla cessione della merce – applicazione dell’iva
  • Pallet senza resa pattuita: la sua cessione è operazione accessoria rispetto alla cessione dei beni – applicazione dello stesso regime iva della cessione delle pedane.

Dott.ssa Manuela Mancini

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