È stato pubblicato nella G.U. n. 184 del 7 agosto 2024, il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 che si occupa del riordino del sistema nazionale della riscossione, in aderenza ai principi contenuti nella legge delega di riforma (Legge n. 111/2023).
La riforma mira a rendere il sistema di riscossione più efficiente, equo e maggiormente orientato al risultato, con l’introduzione di diverse novità riguardanti la rateizzazione delle cartelle esattoriali, il discarico dei debiti e l’impugnazione del ruolo.
Normativa
Il D.Lgs. n. 110/2024 contiene norme che hanno il fine sia di favorire l’adempimento spontaneo da parte del contribuente che di rendere più efficiente l’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Le novità introdotte sono:
- nuova procedura di discarico dei ruoli
- ampliamento delle ipotesi di impugnabilità del ruolo
- individuazione di nuovi piani di dilazione per i contribuenti.
L’art. 18 della già menzionata legge ha dettato i seguenti principi:
- prevedere una pianificazione annuale delle procedure di recupero, da concordare con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- revisionare la disciplina sul discarico dei carichi affidati all’Agente della riscossione;
- salvaguardare il diritto di credito degli enti pubblici, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, dei conseguenti atti interruttivi della prescrizione;
- riformare la disciplina della responsabilità dell’Agente della riscossione;
- modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione;
- potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’Agente della riscossione;
- definire una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti.
Questa riforma rappresenta un equilibrio tra l’esigenza dello Stato di recuperare crediti e la necessità di tutelare i diritti dei contribuenti. Con un focus su trasparenza, efficienza e tutela, la riforma introduce misure che facilitano il pagamento dei debiti da parte dei contribuenti, pur mantenendo rigide le regole di prescrizione a favore del creditore.
Svolgimento dell’attività di riscossione
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativamente alle quote affidatele, svolge le attività di riscossione assicurando:
- la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento. La notifica dovrà avvenire non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
- il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito. La notificazione verrà effettua secondo le modalità di cui alla lettera a);
- la gestione delle attività di recupero coattivo. Tale attività verrà effettuata secondo a quanto pianificato annualmente;
- entro la fine di ogni mese la trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
La norma istituisce una previsione di pianificazione annuale delle azioni di recupero dei crediti pubblici, la quale consentirà un’adeguata programmazione delle attività da svolgere.
Discarico delle quote non riscosse
In forza di quanto stabilito circa la attività di pianificazione annuale, l’Agente della riscossione, deve assicurare la salvaguardia dei crediti che gli vengono affidati dai vari enti creditori, fornendo, a questi ultimi, i flussi informativi relativi allo stato delle procedure svolte per il recupero dei carichi affidati nonché alle somme riscosse.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Tale facoltà può essere esercitata:
- per i carichi affidati già alla data dell’8 agosto 2024 (data di entrata in vigore del presente decreto): dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico;
- per i carichi affidati successivamente all’8 agosto 2024: tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico.
Differimento del discarico automatico
Le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, resta ferma la possibilità per l’Agente della Riscossione, di trasmettere all’ente creditore, anche prima del decorso dei 5 anni, la comunicazione di discarico anticipato delle quote per le quali non è possibile intraprendere attività di recupero, in quanto interessate:
- dall’intervenuta chiusura di fallimento o liquidazione giudiziale;
- per le quali l’agente della riscossione non ha rinvenuto, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria effettuato prima del discarico, beni suscettibili di poter essere aggrediti;
- la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
La disposizione normativa prevede altresì un differimento dei termini di discarico automatico. Precisamente, ove sussistano aspettative di recupero, la norma esclude, temporaneamente, dal discarico automatico le quote per le quali siano in corso:
- rateazioni, definizioni agevolate, azioni di recupero coattivo o accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Gli enti creditori potranno chiedere all’Agente della Riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di differimento del discarico automatico di cui al rigo seguente.
Gli enti creditori potranno altresì richiedere, a seguito del discarico o dell’esercizio della facoltà di cui si discute, la documentazione disponibile relativa all’attività di riscossione svolta, se necessaria per l’esercizio del diritto di credito.
Riaffidamento dei carichi
La disposizione trova la sua motivazione nel tentativo di evitare di far lievitare inutilmente lo stock delle partite creditorie in gestione all’Agente della riscossione.
La previsione consente all’ente creditore, fino allo spirare del termine prescrizionale di:
- gestire in proprio i crediti discaricati;
- affidarli ad uno dei soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- riaffidarli, per due anni, all’agente della riscossione.
Nel caso di riaffidamento all’agente della Riscossione, lo stesso è diretto all’esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, individuati esclusivamente a seguito delle segnalazioni di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, ovvero dell’affida- mento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
L’avvio dell’azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere preceduto dalla notificazione dell’avviso di intimazione, di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.
In tutti i casi di mancata riscossione nel biennio le somme riaffidate saranno eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore.
Fino alla prescrizione del diritto di credito (il termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico) la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:
- gestita direttamente dall’ente creditore;
- affidata dall’ente creditore a uno dei soggetti abilitati, mediante procedura di evidenza pubblica;
- riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione alle condizioni di servizio rese disponi- bili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.
Verifiche, controlli e responsabilità dell’agente della riscossione
Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale.
Per tale attività il MEF potrà chiedere l’ausilio dell’Agenzia delle Entrate.
Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali
In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.
L’agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
È prevista però una forma di tutela nei confronti del coobbligato in solido, in quanto non è più sufficiente il mero avviso di intimazione, ma è previsto l’obbligo per l’ADER notificare la cartella di pagamento al medesimo prima di procedere alla riscossione coattiva, garantendo quindi il suo diritto di difesa.
La Cassazione, con l’ordinanza 9242/2024, ha dichiarato che la richiesta di rateizzazione del debito ne interrompe la prescrizione, sebbene la stessa non rappresenti un’acquiescenza al debito.
Impugnazione dei ruoli
La norma anteriforma prevedeva la possibilità di impugnare una cartella invalidamente notificata solo nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’ iscrizione a ruolo poteva derivargli un pregiudizio;
- per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
- per effetto delle verifiche di legge;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La riforma ha ampliato le ipotesi in cui sia possibile impugnare una cartella non notificata.
Pertanto, dall’08.08.2024, le cartelle invalidamente notificate possono essere impugnate nei casi di:
- pregiudizio nella partecipazione a gare d’appalto;
- attivazione di procedure che bloccano i pagamenti della Pubblica Amministrazione;
- perdita di benefici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- procedura di crisi d’impresa;
- operazioni di finanziamento;
- cessione d’azienda.
Rateizzazione del debito
Con la riforma rimane inalterata la tradizionale distinzione tra richiesta di rateizzazione semplice e giustificata che riguarda tutti i casi in cui il contribuente dichiara di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Ad oggi il limite massimo di rate che possono essere richieste è fissato a 72, con validità fino alla data del 31 dicembre 2024.
Dal 2025, i contribuenti con debiti inferiori o pari a 120.000 euro, che dichiarano di trovarsi in una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” potranno richiedere una rateizzazione fino a:
- 84 rate mensili per richieste presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili per richieste nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili per richieste dal 1° gennaio 2029.
Nel caso invece di richiesta di rateizzazione giustificata, si fa riferimento al contribuente che attesta la propria situazione temporanea di obiettiva difficoltà.
Dal 2025 in caso di debiti di importo superiore a 120.000 euro, i contribuenti potranno beneficiare di una rateizzazione fino a un massimo di centoventi rate mensili.
In questi casi, si verifica anche una variazione delle rate:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
La riforma introduce anche nuovi parametri per indentificare una comprovata e grave situazione di difficoltà.
Anteriforma, si intendeva per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrevano congiuntamente le seguenti condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateizzazione ordinario;
- solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateizzazione concedibile.
Dall’8 agosto 2024, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, viene individuata, previa documentazione prodotta dal contribuente;
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito;
- da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’ indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
L’estensione dell’accertamento esecutivo
La norma ha previsto l’estensione dell’avviso di accertamento esecutivo a:
- atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione;
- avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all’art. 38- bis, comma 1, lettera g), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli artt. 52 e 72 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e all’art. 34 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (imposta di Registro):
- avvisi di accertamento e liquidazione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
- avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216;
- avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
- imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347;
- imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
- imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti;
- tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
- tasse automobilistiche erariali di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39;
- addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
Compensazione dei debiti con crediti
È stato esteso a tutte le imposte gestite dall’Agenzia delle entrate il meccanismo di compensazione dei rimborsi fiscali con il pagamento delle somme iscritte a ruolo, attualmente previsto soltanto in fase di erogazione dei rimborsi delle imposte sui redditi.
La disciplina anteriforma prevedeva che in sede di erogazione di un rimborso d’ imposta, l’Agenzia delle entrate verificasse se il beneficiario risultava essere iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmetteva in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che aveva in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare.
Con la riforma in sede di erogazione di un rimborso di imposta superiore a 500 (comprensivi di interessi legali), l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulti essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
La segnalazione all’Agente della riscossione scatta solamente nel caso in cui si verifichi che il beneficiario sia inadempiente e non più per la solo iscrizione a ruolo del beneficiario.
Altra modifica apportata riguarda il caso di mancata adesione alla compensazione. Anteriforma, all’Agente della Riscossione spettava il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito, nonché un rimborso forfettario a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti alla proposta di compensazione.
Con la riforma, in caso di mancata compensazione, le somme restano a disposizione dell’Agente della Riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione per l’avvio dell’azione esecutiva.
Dott.ssa Ramona Fraticelli
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