Riforma Fiscale, Bonus Edili, Sanzioni Doganali – Ep.24 del 15/03/2023
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Andiamo a riepilogare le novità del 15 marzo 2023.
Bonus Edili
Iniziamo subito con una buona notizia: è stata annunciata una possibile proroga al 30 giugno per il superbonus per le villette. Ciò perché, in sede di conversione del DL 11 2023, potrebbero essere inserite delle modifiche che consentano l’eventuale opzione di sconto in fattura o cessione del credito per i bonus acquisiti e per gli interventi dell’edilizia libera. Questo consentirebbe quindi ai contribuenti di trovare sfogo nel canale bancario delle proprie istanze.
Durante un convegno a Roma, organizzato appunto da una società specializzata in formazione, è stato discusso innanzitutto sulle sorti del bonus edili e delle opzioni di cessione sconto in fattura e del blocco a queste opzioni che è stato introdotto grazie al DL 11 2023.
Per tutti gli interventi che non sono ancora iniziati, salvi sono quelli che hanno un titolo abilitativo che sia stato presentato entro il 16 Febbraio del 2023.
Sono arrivate anche alcune rassicurazioni da parte di De Bertoldi, il relatore al provvedimento alla Camera, su molte questioni che quindi potrebbero andare a confluire nella legge di conversione al DL 11 2023. La prima notizia è che viene prorogata al 30 giugno, probabilmente in luogo dell’attuale 31 Marzo, il termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari, le cosiddette villette, per poter beneficiare del superbonus con l’aliquota al 110%. Si potrebbe quindi continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 30 giugno 2023, che riguarda gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unifamiliari che, al 30 settembre del 2022, abbiano effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per quanto riguarda gli interventi in edilizia libera, la soppressione della possibilità di optare per la cessione sconto, quelle delle opzioni dell’articolo 121 del DL 34, non dovrebbero riguardare coloro che hanno pagato acconti precedentemente al 17 Febbraio, o coloro che possiedono un’autocertificazione delle parti, cioè il contribuente fornitore con la quale si attesta che il contratto di esecuzione dei lavori è stato sottoscritto prima di questa data.
Un altro aspetto importante riguarda il bonus acquisti, il bonus casa acquisti, di cui all’articolo 16 bis, comma tre, del Tuir e il sisma bonus acquisti di quell’articolo 16, comma uno septies, del DL 63, 13, per i quali la norma contenuta nel DL 11 del 2023, l’articolo 2, comma 3, lettera C. Quindi parliamo del decreto blocca crediti, stabilisce il divieto OPZIONE. Ecco qui si spera che non riguarda il divieto gli interventi per i quali entro il 16 Febbraio del 2023, sia stato registrato un contratto preliminare o era stato stipulato un contratto definitivo di compravendita dell’immobile.
Da quanto è emerso dalle parole appunto, del relatore De Bertoldi, potrebbe essere introdotta una modifica al DL11 e 2023 in sede di conversione, che prevede la clausola di salvaguardia e quindi si potrebbe poter optare ai sensi dell’articolo 121 per gli acquisti che riguardano interventi fatti dalle imprese, i cui titoli abilitativi siano stati presentati prima del 17 Febbraio.
Dovrebbe essere accolta anche la richiesta di modifica che è stata sollevata dal Consiglio nazionale dottori commercialisti, per quanto riguarda l’allegazione dell’allegato B, nei tempi previsti per gli interventi antisismici per la quale dovrebbe essere possibile aderire alla remissione in bonis entro il 30/11 del 2023, l’introduzione di una norma di interpretazione autentica che chiarisca e confermi, per quanto riguarda i Sal. Perché, appunto, non riguardano gli interventi diversi dal superbonus. E quindi, a conferma di quanto precisato dall’Agenzia entrate, che questa disposizione contenuta nell’articolo 121, comma 1bis del DL 34 relativa ai Sal, riguardi solo il superbonus, non gli altri bonus edili. E poi che l’asseverazione di congruità dei costi relativi alla posizione al VisTo di conformità non sia obbligatoria, ma facoltativa: nel momento in cui ho un visto di conformità, questo può essere incluso nell’asseverazione o anche no.
Questa è la richiesta al perimetro temporale oggettivo del requisito SOA per l’affidamento dei lavori in ambito superbonus. Quindi, anche in questo caso, si chiede una deroga. Vedremo quali saranno le novità.
Correzione Bonus Edilizi
Va detto che sono in arrivo, comunque, i correttivi e i bonus edili.
Il governo non ha pregiudizi a valutare una disciplina transitoria che tuteli gli interventi in regime di edilizia libera, non ancora fatti, per i quali quindi la data del 16 Febbraio risulti già effettuata con gli ordini vincolanti per la fornitura dei beni da installare.
E non c’è preclusione, quindi, a tutelare per i sisma bonus tutte le operazioni di demolizione e ricostruzione con titolo edilizio abilitativo già presentato al 16 Febbraio del 2023, e quindi anche in questo caso è importante il correttivo che verrà introdotto.
Sull’edilizia libera, la soluzione per tutelare chi ha effettuato l’ordine ma non è ancora partito materialmente con i lavori alla data del 16 di Febbraio potrebbe essere quella di far riferimento alla data del bonifico o, in caso di mancanza di bonifico, alle autocertificazioni delle parti sulla data certa del contratto stipulato.
Quindi, per quanto riguarda il sisma bonus acquisti, la data di presa in considerazione potrebbe essere quella di richiesta di rilascio del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione.
Definizione agevolata per sanzioni doganali
La definizione agevolata della legge di bilancio riguarda anche le sanzioni doganali.
La legge 197 del 2022 ci dice ora che possono essere definite in via agevolata anche le liti tributarie che hanno ad oggetto dazi doganali e IVA all’importazione.
Se è presente una sanzione collegata al tributo, naturalmente, in questo caso è necessario versare il dazio e l’IVA dovuta in modo integrale, oltre agli interessi, mentre non è più dovuto un importo a titolo di sanzioni.
L’ha chiarito la circolare 9 del 14 Marzo, pubblicata sull’apposito sito delle dogane. C’è anche una determina in questo senso e quindi, già in discussione parlamentare, si era chiesto di includere anche questi dazi. Ora c’è la conferma da parte della circolare delle Dogane 9 del 14 Marzo.
Applicativo telematico per liti pendenti
Un comunicato stampa riguardante l’applicativo per la definizione delle liti pendenti è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15 Marzo. Secondo il comunicato, il software di compilazione per l’invio delle domande di definizione delle liti pendenti è ora disponibile, in base al comma 186 e seguenti della legge 197 2022. L’uso del software richiede l’utilizzo di Java e l’invio della domanda tramite trasmissione telematica. In precedenza, fino all’introduzione dell’applicativo, era possibile inviare una PEC alla direzione provinciale che si occupava del giudizio. Tuttavia, con l’utilizzo del software, la compilazione del modulo viene automatizzata.
Le domande inviate tramite PEC il 15 marzo sono comunque valide. Tuttavia, l’utilizzo dell’applicazione telematica richiede la compilazione del modulo e la trasmissione entro il 30 giugno 2023.
Per quanto riguarda i pagamenti, la Risoluzione 6 del 14 febbraio fornisce il codice tributo F24 da utilizzare. Gli importi superiori a 1.000 € possono essere dilazionati in 20 rate trimestrali, con interessi a tasso legale e senza compensazione. Per ogni controversia, è necessario presentare una domanda separata e fare un pagamento separato.
I benefici della definizione delle liti pendenti riguardano la situazione processuale esistente al 1° gennaio 2023. Le sentenze depositate dopo questa data non sono rilevanti, a meno che non si tratti di sentenze della Cassazione senza rinvio.
In sintesi, se il contribuente soccombe o se non c’è ancora una sentenza, si pagano tutte le imposte. Se al 1° gennaio 2023 c’è stata la costituzione in giudizio o se il processo pende in sede di rinvio o se sono pendenti i termini, si paga il 90% delle imposte. Se l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte con stralcio di sanzioni interessi. In caso di soccombenza in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni interessi. Se il processo pende in Cassazione al 1° gennaio 2023 e l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte. Per le sole sanzioni non collegate al tributo, si paga il 40% o il 15% a seconda della presenza di sentenze negative o positive.
Infine, per accedere al software tramite Entratel, è possibile completare il processo online, che è diventata l’operatività standard anche per le liti pendenti.
Riforma fiscale
Ricordiamo che oggi, 16 Marzo, verrà presentato dall’onorevole Maurizio Leo in Consiglio dei ministri il testo della delega per la riforma fiscale. Dopo il confronto con i sindacati, le associazioni di categoria e gli ordini, finalmente approda in Consiglio dei ministri e, quindi, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, verranno adottati i decreti legislativi che andranno a rivoluzionare il mondo fiscale, non solo il testo del TUFR, ma anche quello che riguarda lo statuto del contribuente.
In tutto l’impianto sanzionatorio della riscossione in Italia, si vedrà una ventata di freschezza e semplificazione per tutto ciò che riguarda gli adempimenti dichiarativi. Quindi, aspettiamo i decreti attuativi, ma sicuramente questo è un primo tassello che viene posto oggi e che rivoluzionerà probabilmente il nostro sistema tributario a 360°, come è stato fatto negli anni 72 e 80.
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