➥ IL BLACK FRIDAY GBSOFTWARE È ARRIVATO Acquista il software INTEGRATO GB e avrai 3 omaggi esclusivi! Scopri subito di più »
GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Rimborsi e crediti particolari nel quadro VL del modello Iva

Quelli infra nnuali vanno indicati nel rigo VL 20 anche se, richiesti, non sono stati ancora liquidati

Il quadro VL della dichiarazione Iva apparentemente sembra essere uno dei quadri più semplici da compilare; talvolta, però, pone dubbi interpretativi o difficoltà nella considerazione di ciò che va esattamente indicato, in particolare per alcune voci relative a rimborsi e crediti specifici.
In tal senso, uno dei punti più significativi è quello costituito dal rigo VL 20, posto all’interno della sezione relativa all’Iva a debito.
In tale rigo, infatti, va indicato l’ammontare dei rimborsi Iva richiesti in base al secondo comma dell’articolo 38-bis del Dpr 633/72.

Tali rimborsi sono quelli che scaturiscono dall’eccedenza formatasi in ciascuno dei primi tre trimestri solari (circolare 92/1999, prg. 2.3).
E’ quindi escluso il riporto di crediti di liquidazioni precedenti.

I presupposti perché possa chiedersi il rimborso infrannuale Iva, se superiore a 2.582,28 euro, sono:

  • effettuazione di operazioni attive soggette a Iva con aliquote inferiori a quelle assolte sugli acquisti (comprese le cessioni di oro). A tal fine, vanno esclusi gli acquisti nonché le cessioni di beni strumentali (circolare 81/1995). Il diritto al rimborso spetta se l’aliquota media sugli acquisti supera quella calcolata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento. In pratica, questa eventualità è la medesima indicata nella lettera a) del terzo comma dell’articolo 30, relativamente al rimborso annuale. Per le ulteriori specifiche si rimanda ai commi 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 250/95. Si segnala, inoltre, che le istruzioni al modello approvato l’8/9/2004, più avanti descritto, specificano che “le spese generali devono essere comprese tra acquisti”
  • effettuazione di operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, assimilate e servizi internazionali) per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • quando sono stati acquistati o importati beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili, effettuati nel trimestre di riferimento.
    Il comma 2 dell’articolo 38-bis, pur facendo riferimento all’articolo 30 del Dpr 633/72 non riprende interamente, per i beni in questione, quanto affermato nello stesso, per cui si deve ritenere che è da escludersi l’imposta relativa alle spese per studi e ricerche.

Il rimborso va chiesto con l’apposito modello approvato in data 8/9/2004, da presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Qualora tale termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il modello può anche essere spedito a mezzo lettera raccomandata; in tal caso, si considera presentato il giorno in cui è stato consegnato all’ufficio postale.

Ciò detto, le istruzioni allegate alla dichiarazione Iva specificano che nel rigo VL 20 va indicato l’ammontare dei rimborsi infrannuali “richiesti”.
Inoltre, viene specificato che gli stessi vanno indicati “anche se i rimborsi, regolarmente chiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati”.
Le suddette specificazioni sono da ritenersi di particolare rilevanza, poiché la mancata indicazione, laddove il rimborso infrannuale fosse stato comunque chiesto, farebbe scaturire una comunicazione ex articolo 54-bis del Dpr 633/72.
Tale comunicazione, infatti, basata su procedure automatizzate, incrocerebbe i dati in possesso dell’Anagrafe tributaria per rilevare una maggior Iva dovuta a saldo o più probabilmente un minor credito finale.
Infatti, i rimborsi richiesti sono indicati nella sezione “debiti” della sezione seconda del quadro VL, onde partecipare al saldo del rigo VL 32 o VL 33.
Pertanto, vanno decurtati dal saldo finale della dichiarazione e devono rappresentare una posta “a debito” per il dichiarante.

Il citato articolo 54-bis interviene, poi, in particolare, nella compilazione del successivo rigo VL 26.
In tale rigo, in generale, andrebbe indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2003, non richiesto a rimborso, ma dichiarato in detrazione per l’anno successivo per la prima liquidazione utile (compensazione interna) ovvero in compensazione con altri tributi o contributi.
Tuttavia, è possibile che il suddetto credito, a seguito del controllo automatizzato previsto dal citato articolo 54-bis, possa essere stato variato e comunicato al contribuente.
In particolare, specificano le istruzioni allegate alla dichiarazione Iva, possono verificarsi due casi:

  • il credito comunicato è maggiore di quello dichiarato a suo tempo. In tal caso, va indicato il primo nel rigo VL 26
  • il credito comunicato è minore di quello dichiarato a uso tempo. Va indicato il minor credito riconosciuto.
    Nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a versare la differenza negativa riscontrata, allora potrà indicarsi il credito dichiarato.

Va ricordato, peraltro, che il dettato normativo prevede che la comunicazione ex articolo 54-bis debba essere prodotta “entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti”. Resta evidente che una ricezione intempestiva renda impossibile l’inserimento in dichiarazione di eventuali maggior crediti riconosciuti, oltre che dal punto di vista giuridico, soprattutto dal punto di vista pratico.
Tale problematica si pone, in qualche modo, in collegamento con le istruzioni del successivo rigo VL 27.
In linea generale, in tale rigo va indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti, ma per il quale l’ufficio abbia dato parere negativo, pur riconoscendo la sussistenza del credito.

Infatti, ai sensi del Dpr 443/97 e della circolare n. 134 del 28/5/1998, il credito, comunque esistente, può essere utilizzato in diminuzione del debito Iva o in aumento del credito che derivasse dalla liquidazione periodica, ovvero dalla dichiarazione annuale, relativamente al periodo in cui è notificato il rifiuto del rimborso (articolo 1, comma 1).
Tale decreto, tuttavia, nel comma 2 del medesimo articolo 1, afferma che la stessa utilizzazione può avvenire a seguito di inoltro di istanza di rimborso di crediti non indicati in dichiarazione.
Da ciò consegue che eventuali comunicazioni di maggior credito ex articolo 54-bis, ricevute dopo la presentazione della dichiarazione e rilevandosi quindi la condizione di “crediti non indicati in dichiarazione”, potranno essere richiesti a rimborso e, a seguito di diniego di quest’ultimo, potranno essere indicati nel rigo VL 27.

Articolo aggiornato al 04/07/2005

Stampa la pagina Stampa la pagina