Nella faq del 23 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate precisa che nelle istruzioni generali dei modelli Redditi 2022 delle società e degli enti è precisato, quale indicazione di carattere generale, che “…qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”.
Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato individuato con il codice credito O2.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
Credito non utilizzato
Qualora detto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta che termina il 30 giugno 2022, l’importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 così compilato:
- nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2;
- nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;
- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;
- nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
In pratica, con tale modalità di compilazione il credito che residua al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).
Interpello 389 del 13 luglio 2023
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 luglio 2023, n. 389 ha chiarito che, in caso di riaddebito analitico dei costi, l’impresa non può beneficiare del credito d’imposta “non energivore” e, di conseguenza, non è nemmeno tenuta a presentare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022.
Interpello n. 396 del 27 luglio 2023
Con la risposta a interpello n 396, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in compensazione con debiti tributari e previdenziali riferibili a una ditta individuale, anche dopo la cessazione della stessa. I crediti in oggetto devono essere compensati entro la scadenza del 30 settembre 2023, e l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati anche a seguito della cessazione dell’attività d’impresa, a condizione che i debiti tributari e previdenziali da compensare siano riferibili alla ditta individuale e quindi correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta riferibili all’impresa stessa (es. IVA, contributi INPS e ritenute IRPEF dei dipendenti).
I crediti in oggetto non sono quindi compensabili con altri debiti “personali” dell’imprenditore individuale, nonostante il credito sia maturato da una ditta individuale. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti oggettivi previsti dalle norme relative ai crediti d’imposta in esame, è possibile utilizzare entro il prossimo 30 settembre 2023 il credito residuo maturato in compensazione con i debiti tributari e previdenziali riferibili alla ditta individuale, nonostante quest’ultima sia cessata il 31 dicembre 2022.
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