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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 141 del 24 giugno 2024 in tema di IVA e debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 maggio 2024, n. 141, ha chiarito in ordine all’applicazione dell’articolo 60, comma 7, del DPR n. 633/72, che consente al cedente/prestatore di rivalersi nei confronti del cessionario/committente della maggiore IVA pagata a seguito di un accertamento, inclusi sanzioni e interessi, che ciò vale anche nel caso in cui l’IVA accertata in via definitiva sia stata pagata a seguito della rottamazione dei ruoli ex Legge n. 197/2022.

Rivalsa IVA anche con la rottamazione

L’articolo 60, settimo comma, del decreto IVA, prevede che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

L’agenzia delle Entrate aveva già chiarito con la circolare n. 35/E del 2013, risposta ad interpello n. 176, che la norma consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario. Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. Pertanto affinché la rivalsa IVA sia esercitabile e la neutralità ripristinabile devono ricorrere alcune condizioni:

  • la definitività dell’accertamento
  • il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli

In conclusione è necessario che il cedente/prestatore abbia effettivamente versato quanto dovuto sulla base di un accertamento resosi definitivo.

Con il verificarsi delle predette condizioni, il cedente/prestatore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, che, sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. Nel caso oggetto di interpello, ovvero l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, ricorrono tutte le condizioni normativamente previste affinché l’istante possa esercitare la rivalsa ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto IVA: l’atto impositivo è divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, e l’istante afferma di aver provveduto al pagamento in via agevolata, in un’unica soluzione, della maggiore imposta accertata iscritta a ruolo avvalendosi della rottamazione­ quater, ai sensi della legge n. 197 del 2022.

Se il pagamento della rottamazione avviene a rate, per poter esercitare la rivalsa occorre pagare tutte le rate, posto che la rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme dovute. Se la rottamazione non si perfeziona, per poter esercitare la rivalsa da accertamento occorrerà pagare anche le sanzioni e gli interessi. Il cessionario/committente, a sua volta, potrà esercitare la detrazione nei termini indicati dallo stesso articolo 60, comma 7, ovvero entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa al proprio fornitore.

La società istante dell’interpello in esame potrà esercitare la rivalsa anche della quota del debito IVA, relativa al periodo d’imposta 2002, estinta mediante compensazione, ad opera dell’ufficio, con il credito IVA di cui è stato denegato il rimborso.  Quest’ultima soluzione è, infatti, in linea con quanto già chiarito con la circolare n. 35/E del 2013, ove al punto 2.4 è stato precisato che, “La compensazione, modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall’adempimento, è ugualmente satisfattiva delle ragioni creditorie dell’Erario, pertanto nell’ipotesi in cui l’IVA accertata sia assolta in parte mediamente versamento, in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede definizione dell’accertamento, l’ammontare di imposta oggetto di rivalsa non sarà limitato al minore importo dell’IVA pagata a mezzo F24 ma sarà pari all’ammontare complessivamente dovuto, ivi compresa la quota di debito estinta per compensazione”.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG rivalsa IVArottamazione

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