La Legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, commi 231-252) ha riproposto la rottamazione dei ruoli per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione cosiddetta Rottamazione Quater
La nuova rottamazione consente di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
versando esclusivamente:
- le somme dovute a titolo di capitale
- le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento
senza corrispondere:
- le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzione;
- gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
- le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Rientrano nella rottamazione quater:
- carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ad eccezione delle seguenti esclusioni previste da legge:
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e, quindi, dazi e diritti doganali;
- IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative (comprese quelle per la violazione del Codice della strada, le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali (in questo caso il beneficio della rottamazione è ammesso solo con riguardo agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio);
- carichi definibili per cui risultano contenziosi pendenti, previo contestuale impegno alla rinuncia degli stessi;
- carichi definibili in relazione ai quali risultino pendenti:
- procedure di sovraindebitamento instaurate ai sensi del capo II, Sez. prima, legge n. 3/2012, o della Parte prima, Titolo IV, capo II, sez. seconda e terza, del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), con possibilità di pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e le tempistiche previste nel decreto di omologa;
- procedure concorsuali nonché tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa di cui al R.D. n. 267/1942 e al D.Lgs. n. 14/2019, con applicazione della disciplina dei crediti prededucibili;
- carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2017, già oggetto di precedenti rottamazioni, anche se decadute.
Da venerdì 20 gennaio 2013 è attiva la procedura per inoltrare la domanda di adesione alla Rottamazione Quater agevolata che dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023. La domanda potrà essere presentata accedendo al sito:
- Senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e specificando un indirizzo e-mail. Il richiedente riceverà quindi una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore e una seconda e-mail di presa in carico della pratica;
- dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
La ricevuta di presentazione della domanda (R-DA-2023) sarà inviata dall’Agenzia Entrate e Riscossione tramite mail all’indirizzo indicato.
Successivamente alla presentazione ed entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una “Comunicazione” contenente alternativamente:
- l’accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati,
- il diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.
Il pagamento delle somme di cui al comma 231 dell’art. della Legge di Bilancio 2023 è effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023,
- nel numero massimo di diciotto rate con le seguenti modalità e tempistiche:
- il 10% delle somme complessivamente dovute con prima rata da versare entro il 31 luglio 2023;
- il 10% delle somme complessivamente dovute con seconda rata da versare entro il 30 novembre 2023;
- il residuo in rate di pari importo, con decorrenza 2024, alle seguenti scadenze: il 28 febbraio; il 31 maggio; il 31 luglio; il 30 novembre di ciascun anno.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del DPR 602/1973
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione bancaria, sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione delle somme dovute;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
A seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione quater:
- non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
- sarà ammesso il rilascio del Durc;
- il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28 ter del DPR 602/1973, pertanto potranno essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione;
- il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 48 bis DPR 602/1973, potrà ricevere i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni;
- sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
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