L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
Il Contribuente attraverso l’istituto della rottamazione quater ha la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Premessa
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art.27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Il contribuente, al fine di beneficiare dello sgravio sopra descritto, deve presentare apposita dichiarazione di adesione entro il 30.4.2023 con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate per la Riscossione.
Il carico potrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 31.7.2023 oppure, dilazionando in 18 rate secondo le seguenti scadenze:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
Benefici
Il beneficio per il Contribuente che aderisce all’istituto della definizione agevolata, consiste nello sgravio:
- di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitorenon onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.
Ambito soggettivo: chi può presentare la richiesta
La definizione agevolata può essere richiesta dai debitori:
- che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sonodecaduti per non aver pagato le rate;
- che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non averpagato le rate;
- che hanno in corso rate relative al c.d. saldo e stralcio e alle precedenti rottamazioni, i quali possono quindiomettere il pagamento delle rate e presentare la nuova domanda entro il 30.4.2023.
Ambito oggettivo: quali sono i carichi che rientrano nella definizione agevolata
Rientrano nella definizione agevolata tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Oltre ai carichi affidati, possono beneficiare dell’istituto anche i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate, quelli interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione ed, infine, quelli già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Al debitore viene data facoltà di poter decidere quali carichi definire, pertanto, all’interno di una cartella di pagamento ruoli INPS ed Agenzia delle entrate, come specificato nel comunicato stampa dell’AdR del 20.1.2023, è possibile sanare i soli ruoli INPS.
La definizione parziale non è prevista per i singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito che devono definiti per intero.
La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.
Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).
Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni (si pensi al mancato pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo. Le spese del giudizio sono compensate.
Relativamente ai carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione- quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Determinazione del periodo di affidamento dei carichi
Al fine di poter identificare il periodo di affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, si considera la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.
Come verificare la propria situazione debitoria
I Contribuenti possono consultare la propria situazione complessiva delle cartelle/avvisi all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate per la Riscossione accedendo al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga” oppure dall’area pubblica, sempre del sito dell’Agenzia delle Entrate per la Riscossione, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”
Ambito oggettivo: quali sono i carichi che non rientrano nella definizione agevolata
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento;
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambitoapplicativo della misura agevolativa
Riepilogando:
TIPOLOGIA CARICHI AFFIDATI | Rottamazione quater |
IMPOSTE E TRIBUTI DI OGNI GENERE | SI |
IVA | SI |
IVA ALL’IMPORTAZIONE | NO |
CONTRIBUTI INPS E INAIL | SI |
CONTRIBUTI DOVUTI ALLE CASSE PROFESSIONALI PRIVATE | Solo se lo prevede la delibera dell’ente previdenziale
entro il 31.1.2023 |
TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI (RISCOSSI
DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) |
SI |
TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI (RISCOSSI IN PROPRIO O TRAMITE CONCESSIONARI LOCALI) | NO |
SANZIONI CODICE DELLA STRADA | Solo per gli interessi |
Nella definizione agevolata possono rientrare tutti i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione.
Pertanto, rientrano, non solo qualsiasi imposta quali IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc., ma anche dei contributi INPS e dei premi INAIL.
Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali.
I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV …) non rientrano automaticamente nella rottamazione. Come prevede l’art. 1 co. 251 della L. 197/2022 occorre apposita delibera dell’ente previdenziale, adottata entro il 31.1.2023 pubblicata nei relativi siti internet e comunicata entro la medesima data all’Agente della riscossione mediante PEC.
Ad oggi, le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
Come si accede alla definizione agevolata
La Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore che intende manifestare la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), deve presentare, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet (link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/).
Le due modalità alternative previste per la presentazione della domanda sono:
- accedendo in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisiper i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
- in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.NB. per ottenere la ricevuta della domanda di adesione, sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail.
NB. Al momento della presentazione della domanda di adesione il Contribuente dovrà indicare il numero delle rate di pagamento, ovvero in unica soluzione oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni).
Esito della comunicazione
L’ Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2023, è tenuta ad inviare al Contribuente una “Comunicazione” di:
Accoglimento della domanda:
In tale ipotesi la comunicazione nel contenuto indicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti (scelti in fase di presentazione della domanda di adesione), i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
Diniego:
In tale ipotesi verrà data evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata
Definizione agevolata per debiti per i quali sono in corso le rateizzazioni
Una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni restano sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata.
In caso di accoglimento della domanda di definizione agevolata, alla data del 31 luglio 2023, le rateizzazioni in sono automaticamente revocate.
In caso di diniego della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione. Pertanto, i pagamenti sospesi delle rate fino all’esito di accoglimento della domanda di definizione, non fanno decadere la rateizzazione in essere.
Pagamento delle somme dovute
Come indicato nel precedente punto, in fase di accoglimento della domanda l’Agenzia delle Entrate per la Riscossione, invierà i moduli di pagamento precompilati.
Per il pagamento sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;
- App Equi Click;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
-
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
-
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal
- lunedì al venerdì.
I pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla data di scadenza non si intendono tardivi.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace. Gli eventuali versamenti effettuati vengono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Riepilogo:
ADEMPIMENTO | TERMINE |
Presentazione dell’istanza | 30.4.2023
(da intendersi come decadenziale) |
Liquidazione delle somme | 30.6.2023 |
Pagamento in unica soluzione o della prima rata | 31.7.2023
(decadenziale) |
Pagamento della seconda rata | 30.11.2023
(decadenziale) |
Pagamento rate successive | Rate di pari importo con scadenza 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 dal 2024 (decadenziale) |
“Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro
Nel caso in cui vi siano cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo “stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro è possibile presentare la domanda di Definizione Agevolata.
In tale ipotesi non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelli dovuti, in quanto gli importi da saldare, che verranno riportati nella Comunicazione che l’Agenzia delle Entrate per la Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio dei debiti fino a 1000 euro”, che sarà effettuato entro il 31 marzo 2023.
Annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro: approfondimento
L’art. 1 co. 222-230 della L. 197/2022 prevede che siano automaticamente annullati alla data del 31.3.2023 i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Si tratta dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento e dei carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS (in quanto si tratta di atti equiparati al ruolo dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010).
Per i ruoli contenuti nella cartella di pagamento rileva la data di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.
Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.
L’importo del debito residuo all’1.1.2023 fino a 1.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Trattandosi di “debito residuo”, rientrano nello stralcio anche ruoli originariamente di importo maggiore se, all’1.1.2023, si rispetta il limite di 1.000,00 euro (si pensi ad un’intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).
Se il debitore ha pagato somme che rientrerebbero nell’ambito applicativo della norma prima del 31.3.2023, data in cui si perfeziona l’annullamento, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.
Dall’1.1.2023 e fino al 31.3.2023, data fissata per il perfezionarsi dell’annullamento dei ruoli di valore fino a 1.000,00 euro, è sospesa la riscossione dei debiti che rientrano nell’ambito della disposizione in esame.
Dott.ssa Ramna Fraticelli
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