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Ruoli superiori a 100.000 euro compensabili quando la rateazione è rispettata

Esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione.

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 giugno 2024, n. 136, ha chiarito che una società, che ha rateizzato i propri debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100.000 euro ed è in regola con il pagamento delle rate, può compensarli con i crediti d’imposta di cui dispone, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi.

Ruoli superiori a 100.000 euro

Nel caso di specie, l’istante chiedeva all’Agenzia se la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali (articolo 37, comma 49–quinquies, DL n. 223/2006) non operasse in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali era stata concessa la rateazione e, a prescindere dall’accoglimento di una istanza di rateazione, per i crediti derivanti da bonus edilizi ceduti Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia ha innanzitutto evidenziato che il nuovo comma 3- bis dell’articolo 121 del DL n. 34/2020, a decorrere dallo scorso 30 marzo 2024, prevede che “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, …, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione … dei crediti d’imposta …, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi…”.

Dal 1° luglio 2024 il divieto di compensazione previsto dall’ articolo 37, comma 49–quinquies, DL n. 223/2006, non vale per le somme superiori a 100 mila euro, iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Entrambe le disposizioni richiamate non sono ancora in vigore nel nostro ordinamento, la prima, infatti, attende un emanando “regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze…”, la seconda, invece, è efficace solo dal 1° luglio 2024.

Sebbene tali previsioni non siano ancora in vigore, quello che emerge è la volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato. Di conseguenza, l’Agenzia ha concluso che il divieto di cui all’articolo 37, comma 49- quinquies, del DL n. 223/2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Inoltre, l’Agenzia aggiunge che il divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa, ponendo un divieto generalizzato alla facoltà di avvalersi della compensazione, qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100 mila euro, con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG debitirateazione

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