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Il prossimo 30 settembre 2023, con data effettiva lunedì 2 ottobre, scade il termine per l’invio del modello 730/2023.

Il modello può essere presentato direttamente tramite area riservata dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite CAF, professionista abilitato o sostituto di imposta che abbia scelto di prestare assistenza fiscale. Con il comunicato stampa del 18 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce le informazioni utili per i contribuenti che voglio presentare la dichiarazione 730 entro la scadenza indicata tramite modello precompilato, specificando anche le modalità per delegare un familiare o una persona di fiducia alla compilazione ed alla trasmissione.

Nozioni generali

Il Modello 730/2023 può essere presentato:

  • Direttamente, accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, carta d’identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Tramite CAF o professionista abilitato;
  • Tramite il sostituto di imposta che abbia scelto di prestare assistenza fiscale.

In caso di presentazione tramite sostituto di imposta il contribuente deve consegnare la delega per accedere ai dati del modello precompilato e la scheda dell’8 per mille, 5 per mille e del 2 per mille (Modello 730-1) in busta chiusa, anche in mancanza di una scelta specifica.

Se il contribuente sceglie di presentare la dichiarazione 730 tramite CAF o professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per accedere ai dati del modello precompilato ed alla scheda per la scelta dell’8 per mille, 5 per mille e del 2 per mille, copia dei documenti utili per le verifiche necessarie ai fini dell’apposizione del Visto di Conformità. I documenti devono essere conservati in copia dal CAF o dal professionista abilitato mentre il contribuente deve conservare i documenti in originale.

A tal riguardo si ricorda quanto disposto a seguito delle modifiche apportate dall’art. 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, all’art.5, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2014, per cui a partire dall’anno di imposta 2022, in caso di accettazione del modello precompilato senza modifiche, il CAF o il professionista abilitato non sono tenuti a conservare la documentazione relativa agli oneri comunicati da soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate. È tuttavia necessario, in tale evenienza, che questi acquisiscano una specifica dichiarazione sottoscritta dal contribuente che attesti la sua volontà di avvalersi della presentazione del modello precompilato senza modifiche. Al contrario, in caso di modifica dei dati presenti nella dichiarazione precompilata, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti alla conservazione documentale con la sola eccezione dei documenti relativi alle spese sanitarie. Per queste ultime, in caso di corrispondenza tra quanto indicato nel modello precompilato e la documentazione fornita dal contribuente, il CAF o il professionista sono esonerati dalla conservazione dei documenti, mentre in caso di difformità sono tenuti alla conservazione dei soli documenti relativi alle spese non inserite nel precompilato.

Pertanto, sulla base delle verifiche effettuate in linea con le novità innanzi specificate ai fini dell’apposizione del visto di conformità, il CAF ed il professionista abilitato procedono all’elaborazione del modello 730 fornendone copia al contribuente insieme al prospetto di liquidazione (Modello 730-3) ed all’invio telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, includendo il risultato contabile della dichiarazione (Modello 730-4). A seguito dell’invio, l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni, fornisce al CAF o al professionista abilitato l’attestazione di ricezione del risultato contabile ed entro 10 giorni mette a disposizione del sostituto di imposta, tramite i canali telematici, l’esito della dichiarazione necessario per le operazioni di conguaglio.

Infine, in caso di presentazione diretta tramite dichiarazione precompilata il contribuente deve, anche in mancanza di una specifica scelta, compilare la scheda dell’8 per mille, 5 per mille e del 2 per mille e indicare i dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio. Inoltre, il contribuente deve verificare la correttezza dei dati contenuti nel modello precompilato e procedere alle necessarie correzioni o integrazioni in caso di dati incompleti. Se il contribuente ritiene di non dover modificare nulla del modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate può procedere direttamente all’accettazione ed all’invio. Una volta effettuata la trasmissione l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione la ricevuta di invio nell’apposita area dedicata.

Termini di presentazione

Il Modello 730/2023 deve essere presentato entro il 30 di settembre

I CAF o i professionisti abilitati devono inviare entro la data indicata i modelli presentati dal 1° al 30 di settembre. Si ricorda che, in ragione della coincidenza della menzionata scadenza con la giornata del sabato, il termine si considera posticipato a lunedì 2 ottobre.

Per quanto riguarda la trasmissione del modello precompilato tramite l’area dell’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 18 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ricorda la scadenza di trasmissione fissata al giorno 2 di ottobre, fornendo le informazioni utili per procedere alla trasmissione. Nello stesso comunicato l’Agenzia ricorda la possibilità per i contribuenti con poca familiarità con i mezzi informatici di delegate un familiare o persona di fiducia per la compilazione e trasmissione. La delega, specifica l’Agenzia, può essere abilitata tramite area riservata, videochiamata con il personale dell’Agenzia, tramite PEC o a mezzo sportello.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG 730730 / 2023scadenze fiscali

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