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Il D. Lgs. 117/2017 rappresenta il Testo Unico del Terzo Settore.

Per essere considerati enti del terzo settore è necessario rispettare tre requisiti:

  • assenza del fine di lucro;
  • svolgere attività di interesse generale;
  • essere iscritti al Runts.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott. Mancini

Ascolta “Ep.36 Scopo di lucro e commercialità negli Enti del Terzo Settore” su Spreaker.

Primo requisito

Il primo requisito è l’assenza del fine di lucro.

La Sentenza 488/18 del 10 dicembre 2020 della Corte di Giustizia UE sottolinea che l’assenza di lucro dev’essere ricercata con riferimento allo scopo perseguito dall’ente nel senso che tale organismo non deve mirare a produrre profitti per i suoi soci.

Per attività senza fine di lucro non si intende chiudere i bilanci a zero oppure non svolgere attività commerciale; per attività senza scopo di lucro si intende non distribuire utili neppure in forma indiretta. L’art. 8, comma 3, del Testo Unico del Terzo Settore indica a titolo esemplificativo ma non esaustivo quali possono essere casi di distribuzione indiretta di utili:

  • corrispondere ad amministratori, revisori o altre cariche sociali compensi non proporzionati o comunque superiori a quelli previsti in enti analoghi;
  • corrispondere a lavoratori dipendenti oautonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti;
  • acquistare beni o servizi percorrispettivi superiori al loro valore normale;
  • cedere beni e servizi a soci, amministratori, a chi effettua erogazioni liberali, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Sono inclusi parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado nonchè società da questidirettamente o indirettamente collegate;
  • corrispondere interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Secondo requisito

Il secondo requisito è lo svolgimento di attività di interesse generale. Le attività di interesse generale sono quelle indicate all’art. 5 del Testo Unico del Terzo Settore e sono indicate alle lettere dalla a) alla z). Gli enti del Terzo Settore, oltre alle attività di interesse generale, possono anche svolgere attività diverse, commerciali, come indicato al successivo art. 6. Affinché, l’ente mantenga questo secondo requisito, è necessario che l’incidenza delle attività diverse ex art. 6 sulle attività di interesse generale ex art. 5, rientro nei limiti previsti dal dm 107/2021.

Le  attività diverse si considerano secondarie  rispetto alle attività di interesse generale qualora, in  ciascun  esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • i relativi ricavi non sono superiorial  30%  delle  entrate complessive dell’ente;
  • irelativiricavi  non  sono  superiori  al  66%  dei  costi complessivi dell’ente.

Terzo requisito

Il terzo requisito è l’iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si tratta di un registro telematico, pubblico, gestito in collaborazione di regioni e province.

Il Runts si compone di 7 sezioni a seconda della tipologia di ente. Per l’iscrizione è necessaria la preventiva registrazione in Agenzia Entrate dell’atto costitutivo e dello statuto, anche per gli enti privi di personalità giuridica.

L’iscrizione è gratuita e necessita di PEC.

La mancanza di uno solo di questi tre requisiti, comporta l’esclusione dell’ente dal Terzo Settore ed il venir meno dei benefici, compresi quelli fiscali.

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