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Con la Circolare 9/E del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai periodi di sospensione di comunicazioni ed inviti da parte dell’Agenzia delle Entrate, stabiliti dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega di riforma fiscale) e disciplinati dall’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1 (decreto Adempimenti).

Disposizioni generali

L’art. 10, comma 1 del decreto Adempimenti (decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1), dispone in materia di sospensione dell’invio di comunicazioni ed inviti da parte dell’Agenzia delle Entrate stabilendo quanto segue: “Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio” di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia dell’Entrate.

In ragione di quanto sopra indicato, il Decreto introduce due periodi di tempo di sospensione delle comunicazioni coincidenti con:

  • L’intero mese di agosto;
  • L’intero mese di dicembre.

Lo scopo della novità normativa è quello di consentire tanto a contribuenti quanto ai loro intermediari di sospendere gli obblighi derivanti da controlli e verifiche fiscali in prossimità di periodi festivi.

Più nello specifico, l’articolo 10 comma 1 del decreto Adempimenti precisa che la sospensione si applica ad alcune tipologie di atti individuati nei seguenti:

  • “[…] a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • d) inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Deroghe

In deroga a quanto innanzi indicato in materia di sospensione degli invii di comunicazioni ed inviti, l’art. 10 comma 1 specifica che la disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza.

A tal riguardo con la Circolare 9/E del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito a titolo esemplificativo i seguenti casi in cui la sospensione non trova applicazione:

  • Situazioni di pericolo per la riscossione per cui il mancato invio o notifica della comunicazione possa compromettere il recupero degli importi dovuti a seguito di pregiudizio del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa in materia di riscossione;
  • Comunicazioni o atti necessari per l’inoltro di notizia di reati di cui all’art.331 del codice di procedura penale;
  • Comunicazioni o atti necessari per la tempestiva insinuazione nel passivo in caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Altri periodi di sospensione

Per quanto riguarda ulteriori periodi di sospensione disposti in materia di adempimenti fiscali, l’art. 10 comma 2 del decreto Adempimenti indica che quanto indicato al comma 1 si affianca a quanto già disposto “[…] all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

In particolare, l’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016 dispone la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre del termine dei 30 giorni stabiliti per il pagamento delle somme dovute a titolo di:

  • Controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
  • Controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
  • Liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, (art. 1, comma 412, legge n. 311 del 2004).

Infine, la Circolare ribadisce inoltre che, come chiarito dal già menzionato comma 2 art. 10 del decreto Adempimenti, la sospensione introdotta al comma 1 non modifica quanto disposto dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 223 del 2006, in materia di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti ed informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri Enti impositori al contribuente. Si ricorda a tal riguardo che rimangono escluse da quest’ultimo periodo di sospensione le richieste di documenti effettuate durante attività di accesso, ispezione e verifica o relativi a procedure di rimborsi in materia di IVA.

Dott.ssa Francesca Sparano

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