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L’art. 15, comma 1, lett. e) TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), dispone in materia di detrazioni in presenza di spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.

La detrazione è fruibile nella misura del 19% senza limiti di spesa per le università statali e nei limiti stabiliti in base al settore disciplinare ed alla zona geografica da decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le università non statali.

Nozioni generali

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e) TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19%:

Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;”.

Pertanto, la detrazione, in relazione alle due ipotesi sopra indicate, è fruibile nei seguenti limiti:

  • Per le università statali senza soglia di spesa;
  • Per le università non statali, in base a quanto disposto da decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato entro il 31 dicembre.

A tal riguardo, rispetto a quest’ultima fattispecie, occorre sottolineare che le soglie previste dal decreto sono distinte per area disciplinare e zona geografica in cui ha sede l’ateneo, come evidenziato anche nel recente D.M. 23 dicembre 2022, n. 1406, per le spese relative all’anno di imposta 2022:

  • Area disciplinare Medica: NORD € 3.900 – CENTRO € 3.100 – SUD E ISOLE € 2.900
  • Area disciplinare Sanitaria: NORD € 3.900 – CENTRO € 2.900 – SUD E ISOLE € 2.700
  • Area disciplinare Scientifico-Tecnologica: NORD € 3.700 – CENTRO € 2.900 – SUD E ISOLE € 2.600
  • Area disciplinare Umanistico-Sociale: NORD € 3.200 – CENTRO € 2.800 – SUD E ISOLE € 2.500

Il decreto dispone altresì i limiti per la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea (Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello) come di seguito indicato:

  • Corsi post-laurea: NORD € 3.900 – CENTRO € 3.100 – SUD E ISOLE € 2.900

Inoltre, l’importo della detrazione, oltre a tenere conto delle soglie di spesa indicate per le università non statali, è soggetto a rideterminazione in base al reddito complessivo come disposto dal comma 629, art. 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). In base a questa disposizione per i contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 120.000 è prevista la riduzione delle detrazioni di cui all’art.15 TUIR in misura decrescente all’aumentare del reddito, fino all’azzeramento al superamento della soglia di € 240.000.

Infine, l’accesso al beneficio è riconosciuto a condizione che sia rispettato l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti di cui al comma 679 della medesima norma.

Beneficiari e tipo di spesa

La detrazione può essere fruita dal contribuente che ha sostenuto la spesa per sé o per conto di familiari fiscalmente a carico.

Nello specifico, sono detraibili le spese per:

  • Corsi di istruzione universitaria;
  • Corsi universitari di specializzazione e di perfezionamento (per i corsi di specializzazione in psicoterapia è necessario l’accreditamento del centro presso il MUR);
  • Master universitari e dottorati di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS);
  • Corsi presso i Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati di cui al d.P.R. 8 luglio 2005, n.212;
  • Corsi statali di alta specializzazione e formazione artistica e musicale.

I pagamenti effettuati per le fattispecie sopra indicate sono ammessi alla detrazione limitatamente alle seguenti spese:

  • Tasse di immatricolazione, iscrizione e soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • Spese per “ricognizione”, ovvero per regolarizzare la posizione debitoria in caso di interruzione e mancato rinnovo dell’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, da versare per saldare la posizione relativa agli anni precedenti all’interruzione;
  • Spese per test di ingresso;
  • Spese per frequenza di tirocini formativi attivi per la formazione di docenti di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • Corsi di formazione universitaria per conseguire CFU/CFA per il ruolo di docente.

La detrazione è inoltre riconosciuta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso atenei esteri ed università telematiche. In particolare, rispetto a queste ultime, la Circolare del 7 luglio 2022, n. 24/E, ha chiarito che i limiti per fruire della detrazione sono da ricondurre a quelli indicati per le università non statali, considerando come riferimento geografico la sede legale dell’ateneo.

Modalità di fruizione

Per fruire della detrazione occorre indicare l’importo della spesa sostenuta nei limiti evidenziati per le università non statali e senza limiti per le statali, con codice “13” nei righi “altre spese” nella “Sezione I” del “Quadro E” del Modello 730 e del “Quadro RP” del Modello Redditi Persone Fisiche.

RP8

Documenti necessari

La documentazione da controllare e conservare per l’apposizione del Visto di Conformità ed in caso di controllo documentale 36-ter è riconducibile alla seguente:

  • Spese per università statali, non statali e per corsi di specializzazione in psicoterapia:
    • Ricevute e quietanze di pagamento
    • Prova del pagamento tracciabile con annotazione nel documento di spesa o ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, bollettino MAV o PagoPA o prova di pagamento tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
    • In caso di corsi di specializzazione in psicoterapia, attestazione dell’istituto da cui risulti l’accreditamento al MUR.

 

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG spese universitarieuniversità

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