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La Legge di bilancio per il 2023 (art. 1, co. 166 – 173, L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto la possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità, infrazioni ed inosservanze di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che non siano state ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, previo pagamento di importo pari a 200 euro per ognuna delle annualità a cui le violazioni si riferiscono.

BENEFICIARI

Tutti i contribuenti indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, possono avvalersi regolarizzazione in oggetto in riferimento alle sole violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

COSA RIENTRA

È possibile regolarizzare le violazioni formali (i.e. le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Con la Circolare del 27 gennaio 2023, n. 2, l’Agenzia delle entrate, ha reso un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, delle violazioni che possono essere regolarizzate.

  • Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
    • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA; tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
    • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
    • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;
  • erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale;
  • mancata iscrizione al VIES

La regolarizzazione non è ammessa per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

Sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato

Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea.

COME REGOLARIZZARE LE VIOLAZIONI

Per sanare dette irregolarità occorre:

  1. Rimuovere le irregolarità: la rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024
  2. Versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
  3. Il versamento potrà essere eseguito in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 con il codice tributo «TF44».

N.B. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato. Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG tregua fiscale

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