La disciplina delle società di comodo è stata introdotta nell’ordinamento italiano dall’art.30 della Legge 727/1994 e successivamente integrata dall’art.2 del Decreto Legge 138/2011, convertito nella Legge 148/2011.
Il legislatore ritiene le società di comodo come “non operative” ovvero costituite con il solo scopo di evasione ed elusione della legge e non per il reale svolgimento di un’attività commerciale.
Normativa
Le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume non siano operative e risultino costituite solo a scopi elusivi.
Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo.
L’individuazione delle società di comodo avviene attraverso un test di confronto tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima dovrebbe generare in base ai valori iscritti all’attivo di bilancio (test di operatività); il passo successivo ovvero la determinazione del reddito minimo da attribuire alla società di comodo avviene in maniera matematica attraverso un calcolo che si effettua applicando talune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali dell’anno in corso . Sono inoltre previste forti limitazioni alla gestione dell’eventuale credito IVA ed al riporto dello stesso.
La disciplina delle società non operative è rivolta a:
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società di persone
- Società in accomandita semplice
- Società/enti non residenti con stabile organizzazioni in Italia
Una società è considerata di comodo quando non supera il test dei ricavi quindi i ricavi presunti sono maggiori dei ricavi effettivi.
il Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022 convertito in Legge 122/2022) elimina la norma riguardante le società in perdita sistematica . L’abrogazione decorre dal periodo di imposta 31/12/2022.
I ricavi presenti sono calcolati applicando al valore medio dell’ultimo triennio di determinate tipologie di beni delle percentuali indicate dalla legge.
I ricavi effettivi si determinano sommando tutte le componenti di reddito risultanti dal bilancio o dalle scritture contabili con esclusione dei proventi straordinari e si riferiscono al valore medio dell’ultimo triennio.
Lo status di “società di comodo” comporta degli specifici obblighi e delle specifiche esclusioni ai fini delle imposte sui redditi, Iva ed Irap.
Ai fini Iva ne conseguono:
- blocco dell’utilizzo in compensazione del credito Iva
- impossibilità di richiedere a rimborso il credito Iva
- perdita totale del credito Iva se lo status di “non operatività” si verifica per tre periodi d’imposta consecutivi ed il volume d’affari in tali esercizi è inferiore ai ricavi minimi
Ai fini Irap le società di comodo devono determinare un valore della produzione non inferiore al reddito minimo presunto, aumentato dei costi non deducibili.
Ai fini delle imposte sui redditi devono dichiarare un reddito non inferiore al minimo presunto e applicano un’imposta Ires maggiorata del 10,50%; inoltre hanno una limitazione nell’utilizzo delle perdite fiscali solo in diminuzione del reddito che eccede quello minimo.
Verifica Operatività in Integrato GB
La gestione dell’operatività ripropone la struttura della sezione “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi” presente nel quadro RS dei modelli Redditi SP, SC e ENC.
La maschera è comune alle seguenti applicazioni:
- Contabilità
- Dichiarazione Iva/Iva base
- Dichiarazione Irap
- Redditi
E consente il riporto simultaneo in tutte le applicazioni sopra elencate.
In Contabilità
Il prospetto è presente nella sezione “Bilancio/Prospetti fiscali”.
Nella dichiarazione Iva
La gestione dell’operatività è fondamentale ai fini della compilazione della gestione “Società di comodo” quindi del rigo VA15.
In questo contesto la verifica operatività 2023 deve essere confermata: il risultato sarà riportato nella gestione “società di comodo” che permette lo scarico dell’eventuale codice nel campo VA15.
In dichiarazione Irap
Nella dichiarazione Irap la gestione dell’operatività è necessaria per la compilazione della sezione II – Società di comodo, del quadro IS.
Se la società è operatività la sezione NON deve essere compilata e all’uscita dalla maschera è barrata automaticamente la casella “Esonero”.
Mentre se la società è NON operativa la sezione viene abilitata e in IS16 è riportato il reddito minimo calcolato nella gestione.
Come indicato dalla normativa il reddito minimo è aumentato dei costi non deducibili ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
Nei Redditi
Prendendo come riferimento il quadro RS del modello redditi “Società di Capitali”, la gestione si apre dal pulsante posto nella sezione “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi”.
I dati dalla gestione “Verifica operatività” permettono la compilazione della relativa sezione.
Se la società risulta OPERATIVA i dati sono riportati nel quadro in base a quanto presente nella sezione “Valore medio” della gestione, come riportato nell’immagine precedente.
Se la società risulta NON OPERATIVA i dati vengono riportati nel quadro in base a quanto calcolato nella sezione “Valore dell’esercizio”.
Nel modello Redditi SC, se il soggetto risulta “NON operativo”, sono visualizzati i seguenti controlli:
- Abilitazione quadro RQ per i soggetti non operativi che consente l’abilitazione del quadro ai fini della compilazione della sezione “Maggiorazione IRES società di comodo”;
- Società non operative – Agevolazioni e Variazioni in aumento che ricorda all’utente la compilazione dei campi “agevolazioni” e “variazioni in aumento”.
Unica possibilità per non vedersi attribuire un reddito minimo: richiedere tramite interpello preventivo la disapplicazione della disciplina.
In relazione alla disapplicazione l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 53 del 27 Febbraio 2024 si è espressa in maniera chiara sull’importanza di fornire prove specifiche dettagliate che collegano direttamente le condizioni di mercato avverse all’incapacità di avere ricavi adeguati.
Per ulteriori informazioni sulla gestione della verifica operatività è possibile consultare la relativa guida online.
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