Il decreto attuativo della riforma fiscale in materia di adempimenti tributari, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre 2023, ha disposto l’innalzamento a 100 euro della soglia per il versamento minimo dell’Iva periodica.
La disposizione si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno imposta 2024.
Le modifiche alla normativa
Il decreto modifica gli originali decreti del Presidente della Repubblica n.100 del 23 marzo 1998 e n.542 del 14 ottobre 1999, rispettivamente relativi alla periodicità di liquidazione mensile e trimestrale.
Per tutte le periodicità di liquidazione dell’imposta il versamento, qualora non superi il limite di euro 100, deve essere effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo ma entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Articolo 1, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 100
“4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l’importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.”
Articolo 7, comma 1, lett.a), Decreto del Presidente della Repubblica del 14/10/1999 n. 542
1. I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:
a) l’effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di euro 100 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno; […].
In Contabilità GB
Come da disposto normativo la procedura è stata aggiornata tenendo conto del nuovo limite.
Se l’importo dell’Iva dovuta è inferiore o uguale ad euro 100, il debito viene riportato nel periodo successivo.
Se l’importo dell’Iva dovuta è maggiore di euro 100, il debito viene inviato all’applicazione F24 per procedere alla creazione della delega quindi al relativo pagamento.
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